Limiti alla responsabilità genitoriale se il conflitto tra gli ex danneggia i figli
Il Tribunale di Roma dispone l’affido dei minori ai servizi sociali
Quando la conflittualità tra padre e madre divorziati è così elevata da danneggiare il superiore interesse del minore, si può arrivare alla limitazione della responsabilità genitoriale. Se infatti i genitori non sono in grado di svolgere in via condivisa le scelte riguardanti i figli e rifiutano ogni forma di collaborazione tesa ad attenuare il conflitto, il giudice può derogare dal canone legale dell’affido condiviso e decidere di affidare i figli minori ai servizi sociali. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza 15179 del 30 settembre 2021 (presidente Ienzi, relatore Rossi).
Nel caso esaminato il Tribunale ha osservato come «la difficoltà comunicativa, la sussistenza di nodi irrisolti del vissuto comune e infine un diverso approccio nella cura e nell’educazione dei figli, non sintetizzato in esiti concordati, appaiono invero come un indice significativo di una sostanziale incapacità dei coniugi, anche se con un aiuto esterno - il consulente d’ufficio, i servizi sociali, il coordinatore genitoriale, gli psicoterapeuti - di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale». In tale ottica, per i giudici, sia la conferma dell’affidamento condiviso, che era stato disposto in precedenza, sia l’affido esclusivo in capo alla madre «non soltanto non è percorribile alla luce dell’attuale inidoneità di entrambi a far fronte alle esigenze dei figli, ma avrebbe come effetto di cristallizzare, se non di peggiorare, lo status quo e abbandonare al proprio conflitto la “coppia disfunzionale”, dovendosi viceversa assumere, nell’interesse dei minori, una modalità di affidamento che possa in qualche modo maggiormente tutelarli (in particolare proseguendo con regolarità i percorsi psicoterapeutici e di sostegno alla genitorialità) da un rischio evolutivo che appare sempre più concreto».
Questa attenta analisi riassume e chiarisce come non sia la mera conflittualità di coppia a essere ostativa a un affido condiviso. L’impossibilità di disporlo discende invece da una vera e propria «inidoneità delle parti allo svolgimento della funzione genitoriale stante la persistente incapacità a svolgere in via condivisa le scelte riguardanti i figli, e il rifiuto a ogni forma di collaborazione nell’interesse di quelli, tesa ad attenuare il conflitto».
Una tale, irrisolvibile, mancata comunicazione tra genitori, porta il Tribunale a imporre l’affido dei figli della coppia ai servizi sociali territorialmente competenti. La sentenza indica anche chiaramente le funzioni delegate ai servizi con l’affido. Precisamente, questi saranno tenuti ad assumere - in caso di disaccordo tra i genitori - «le decisioni di maggior rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell’uno o dell’altro genitore nei periodi di permanenza dei minori presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari». Resta onere di entrambi i genitori quello di seguire i figli nell’andamento scolastico e di partecipare ai colloqui con gli insegnanti, informandosi autonomamente sulle attività scolastiche ed extrascolastiche previste.
Chiave di volta della responsabilità in capo ai servizi è poi il dovere, previsto dalla sentenza, di segnalare tempestivamente ogni comportamento pregiudizievole per i figli o comunque inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le determinazioni di competenza circa eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale.