Liquidazione del danno da infortunio sul lavoro e applicazione delle tabelle di indennizzo del danno biologico
Previdenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Regime ex art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000 - D.m. 12 luglio 2000 recante tabelle di indennizzo del danno biologico - Natura regolamentare del decreto - Violazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussiste.
Nel regime di liquidazione del danno da infortunio occorso in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, il dm 12 luglio 2000 recante approvazione delle tabelle delle menomazioni, d'indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, ha natura regolamentare con rilevanza esterna, la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2022, n. 181
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro danno biologico inail - Liquidazione - Criteri - Percentuale di invalidità diversa da quella civilistica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicando i criteri di cui al d.m. 12 luglio 2000, aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente, quantificata dal C.T.U. al 10%, a misura inferiore al 6%, così escludendo l'operatività della tutela di cui al d.P.R. n. 1124 del
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 ottobre 2019, n. 24880
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere - Regime ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 - Natura delle tabelle ivi previste - Violazione - Conseguenze.
In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 13 giugno 2014, n. 13574
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) - Copertura assicurativa del danno biologico - Verificarsi dell'evento protetto dopo l'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le relative tabelle - Necessità - Malattia od infortunio intervenuto in data anteriore - Inapplicabilità delle tabelle del danno biologico - Conseguenze.
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 luglio 2010, n. 17089
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