Civile

Liquidazione equitativa del danno: il giudice deve motivare il criterio

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di Mario Piselli

L'accertamento della ricorrenza dei presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno consente la valutazione discrezionale dell'ammontare di questo stesso. Per evitare però che la relativa decisione sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2115 del 5 febbraio scorso.

Risoluzione contrattuale e risarcimento - In tema di risoluzione contrattuale, il giudice di legittimità ha ricordato che l'azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell'articolo 1494 del Cc, dall'acquirente, che presuppone di per sé la colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene.

Da ciò consegue che tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 5 febbraio 2015 n. 2115

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