La nuova disciplina appare poco consistente quanto all'obiettivo perseguito (nessuna sanzione processuale è prevista in caso di mancato rispetto dei termini ivi indicati) e, soprattutto, appare di dubbia utilità poiché individua, erroneamente, l'aspetto critico del sistema di esecuzione delle misure di sicurezza per soggetti psichiatrici nella (presunta) lentezza della procedura di accertamento della pericolosità sociale da parte della magistratura di sorveglianza laddove – come è noto a tutti gli operatori – il vero problema si pone, piuttosto, a valle di tale accertamento, per l'insufficiente numero di posti nelle Rems che provoca il grave fenomeno delle liste di attesa per l'ingresso nelle strutture sanitarie di soggetti (attualmente qualche centinaio di persone) nei cui confronti il giudice di sorveglianza si è già espresso.
Le modifiche in tema di applicazione delle misure di sicurezza detentive non affrontano il grave problema delle "liste di attesa" per l'ingresso nelle Rems. In sede di conversione, l'articolo 10 del Dl 92/2024 è stato integrato con nuove disposizioni in materia di misure di sicurezza detentive.
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 (Dl n. 92/2024, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 112/2024, articolo 10)
L'intervento si è indirizzato sulla procedura riguardante le misure di sicurezza detentive da eseguirsi presso strutture sanitarie. Il comma 1-bis dell'evocato articolo 10 introduce, infatti, nel codice di ...
Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini
di Alberto Cisterna - Presidente di sezione del Tribunale di Roma