Nella scelta del plesso scolastico che deve frequentare il figlio di genitori separati va preso in considerazione unicamente il superiore interesse del minore. Quindi, non si giustifica lo spostamento di sede richiesto dalla madre per la sua maggiore comodità, se non è dimostrata anche un’obiettiva utilità per il figlio. Lo afferma il Tribunale di Perugia (presidente Roberti, relatore Miccichè) in un’ordinanza depositata lo scorso 9 luglio.
La decisione conclude un procedimento proposto in base all...

