Liti in condominio, il giudice fissa le dimensioni dello "stendino" nel ballatoio comune
Il Tribunale di Monza detta le regole per l'uso domestico di questo strumento indispensabile all'interno delle parti comuni
Le liti in condominio, come noto, possono essere delle più svariate. Alcune di queste finiscono dinanzi ai giudici per l’impossibilità dei condomini di trovare una soluzione alla problematica sorta. A volte però, la realtà supera ogni immaginazione, come nel caso affrontato dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 2161/2021. Il giudice lombardo, infatti, si è trovato a dirimere una controversia, sorta tra i proprietari di due appartamenti posti sullo stesso pianerottolo di un immobile, relativa al collocamento di uno stendino nel ballatoio comune. Il Tribunale, in sede di appello contro la decisione del Giudice di pace, ha finito così per dettare le condizioni di utilizzo dell’attrezzo d'uso domestico indispensabile per stendere ad asciugare i panni, fissandone le dimensioni consentite, le modalità di collocamento e l’arco temporale di posizionamento.
Il caso all’esame dei giudici
La controversia era sorta quando una signora, notevolmente infastidita dalla presenza costante dello stendibiancheria dei vicini sul pianerottolo comune dei due appartamenti, si rivolgeva al Giudice di pace per far inibire il posizionamento dell’attrezzo domestico nel ballatoio, in quanto questo impediva o rendeva particolarmente difficoltoso il passaggio verso il proprio appartamento.Dopo la decisione del giudice onorario, anche il Tribunale si esprime sulla questione e ritiene di non potere vietare l'utilizzo di stendibiancheria, alla luce della clausola contenuta nel regolamento condominiale che consente di posizionare nei ballatoi "stendini, piccole sedie, panche esterne purché queste siano nella norma (normali dimensioni) e non impediscano il passaggio dei condomini residenti". Ad ogni modo, nota il giudice, il corretto uso degli stendini in condominio era già stato «saggiamente» regolato dall'assemblea condominiale, la quale così statuiva: "se proprio non si può fare a meno di stendini […] questi devono essere di dimensioni minime, per permettere il passaggio di condomini che devono andare nelle loro abitazioni e devono essere tassativamente posti solo ed esclusivamente di fronte la propria abitazione e per il tempo indispensabile all'asciugatura dei panni. Completata l'asciugatura dovranno nell'immediato essere tolti questo per dare agio, liberare il passaggio del pianerottolo comune». Bastava, perciò, osservare quanto disposto dall'assemblea condominiale evitando di rivolgersi alla giustizia per una questione di tale portata.