Comunitario e Internazionale

Lo stop di fitosanitari pericolosi va comunicato alla Commissione

Francesco Machina Grifeo

Uno stato membro può vietare l'uso di "sostanze attive" autorizzate dal Regolamento (CE) n. 1107/2009, in materia di prodotti fitosanitari, qualora lo abbia preventivamente comunicato alla Commissione, chiarendone i motivi e l'urgenza, senza ricevere risposta. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-514/19 in cui si è stabilito che la Francia aveva correttamente informato la Commissione (nelle forme previste dalla direttiva (UE) 2015/1535) della necessità di adottare misure volte a proteggere le api. Succesivamente Parigi aveva vietato l'uso di sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi autorizzate dalla Commissione.

Il caso - Il 30 luglio 2018 il Primo ministro francese ha adottato un decreto che vieta l'acetamiprid, la clothianidin, l'imidacloprid, il thiacloprid e il tiamethoxam. L'Union des industries de la protection des plantes ha presentato al Consiglio di Stato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento del decreto, in quanto incompatibile con il regolamento n. 1107/2009.
Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di giustizia chiedendo se la direttiva 2015/1535 e il regolamento n. 1107/2009 debbano essere interpretati nel senso che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l'uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento debba essere considerata come un'informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi del regolamento di armonizzazione.

La decisione - Nella sua sentenza odierna, la Corte afferma che la comunicazione di una misura nazionale che vieti l'uso di determinate sostanze attive rientranti nel regolamento n. 1107/2009 deve essere considerata un'informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza qualora tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi a sostegno della norma nazionale. E cioè, da un lato, il fatto che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente e, dall'altro, che tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente senza l'adozione, con urgenza, delle suddette misure (e che la Commissione abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se la comunicazione dovesse essere considerata un'informazione ufficiale ai sensi del regolamento).

Ciò non toglie, conclude la decisione, che lo stato membro dovrà comunque informare immediatamente gli altri Stati e la Commissione dell'adozione finale della misura, conformemente al regolamento n. 1107/2009.

Corte Ue - Sentenza nella causa C-514/19

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