LO «STOP» ALLA MALATTIA NON RICONOSCIUTA DALL'INPS
Il datore di lavoro deve adeguarsi alle disposizioni Inps, almeno per quanto concerne l’indennità che è stata nel frattempo erogata al dipendente per conto dell’istituto previdenziale: egli deve, quindi, procedere al recupero delle somme in questione.Dal proprio canto, e cioè indipendentemente dalla posizione dell’Inps, è anche possibile l’avvio di un procedimento disciplinare, ove sia ragionevole ritenere che sussista la falsità della certificazione, o nel caso in cui vi sia stato lo svolgimento di un'altra attività lavorativa. Inoltre, si ritiene che sia consentito il recupero dell’integrazione corrisposta dal datore di lavoro (salva una eventuale diversa disciplina del contratto collettivo applicato).