Civile

Locale utilizzato per insegnamento: come impresa ha diritto a indennità avviamento

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di Mario Piselli

La circostanza per cui l'attività di insegnamento ha natura eminentemente intellettuale non vale, di per sé, a contraddire o a negare la possibilità della relativa organizzazione in forma d'impresa, inerendo strettamente, detta natura intellettuale, alla prestazione lavorativa dei docenti, senza tuttavia giungere a connotare l'organizzazione aziendale nel suo complesso. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 19 settembre 2019 n. 23344. Sicché qualora l'attività di insegnamento o di istruzione si presenti come il risultato di un'organizzazione aziendale, secondario del servizio di istruzione offerto al pubblico, gestito secondo criteri di economicità, deve convenirsi che essa, in quanto non occasionale, va considerata come esercitata in forma di impresa, e dunque avente titolo per la percezione dell'indennità di avviamento.

Per il giudice di legittimità il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno da ritardata consegna dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, e l'adempimento dell'obbligo dello stesso locatore di pagare al conduttore l'indennità per la perdita dell'avviamento, costituendo elementi di un rapporto in reciproca interdipendenza tra loro (dovendosi escludere il ritardo del conduttore nella mancata restituzione dell'immobile in assenza di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento), una volta chiesto dal locatore il risarcimento del danno, il giudice deve verificare, anche d'ufficio, se il locatore abbia adempiuto, o offerto di adempiere, l'obbligo di pagamento dell'indennità di avviamento, non occorrendo a tal fine una formale eccezione da parte del conduttore (Cassazione n. 3348/2014).

In caso di omesso pagamento, la ritenzione dell'immobile, da parte del conduttore, avviene de iure e rappresenta la causa giustificativa impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna e il conseguente obbligo di risarcimento ex articolo 1591 del codice civile.

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 19 settembre 2019 n. 23344

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