Locazione uso non abitativo: con recesso «titolato» il conduttore deve specificare i motivi
In tema di locazione di immobili adibiti a uso diverso dall'abitativo, qualora il conduttore svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato di cui all'articolo 27 della legge 392/1978 debbono essere accertati in relazione all'attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 24 settembre 2019 n. 23639.
Va ricordato che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell'articolo 27 della legge 392/1978, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, perché queste attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore.
Trattandosi di recesso "titolato", la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo, dovendo escludersi quindi che il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della determinazione assunta (Cassazione 13368/15).
Cassazione – Sezione III civile - Sentenza 24 settembre 2019 n. 23639