Locazione: vanno tassati anche i canoni non versati in funzione dell'accordo tra le parti
Le parti avevano stabilito che la locazione - per un certo periodo - avvenisse gratuitamente, ma il Fisco ha ritenuto che anche questo "tempo di locazione" fosse da sottoporre a prelievo
Vanno sottoposte a imposizione anche quelle mensilità dei canoni di locazione che, sebbene convenute nei relativi contratti, non sono state percepite dal contribuente, che ha stipulato accordi transattivi con i conduttori, convenendo che questi ultimi, per le relative mensilità, potessero godere gratuitamente degli immobili, che si impegnavano a rilasciare a date concordate. Il prelievo fiscale, pertanto, riguardava anche le mensilità non versate (per accordo tra le parti), così come comunicato in fase di registrazione del contratto. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 41954/21.
I fatti
La ricorrente non ha contestato di non aver percepito i canoni per l'ipotetica morosità dei conduttori, ma ha allegato l'esistenza di specifici accordi (inter partes) in funzione dei quali, essi avrebbero goduto "gratuitamente per alcuni mesi degli immobili" e comunque non avrebbero dovuto pagare le relative mensilità del canone. Nella sostanza, quindi, secondo la ricorrente, le mensilità in questione non sono state inadempiute dai conduttori, ma non sono state pagate perché non dovute da questi ultimi, in funzione delle sopravvenute scritture private.
Rigetto dell'appello
Il ricorso, tuttavia, è stato rigettato perché nel caso di specie non risultava indicato se e in quale fase del giudizio di merito, fosse avvenuta la produzione dei contratti di locazione, degli accordi di risoluzione stragiudiziale e della loro registrazione. Già la Ctr aveva puntualizzato che l'unica data certa per considerare la durata della locazione (e quindi la relativa imposizione) era quella della registrazione della risoluzione.
Il principio della Cassazione
I Supremi giudici a tal proposito ricordano che "in tema di imposte sui redditi, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso, gli effetti retroattivi del patto risolutorio non sono opponibili all'amministrazione finanziaria ex articolo 1372 del cc, non potendo essere pregiudicata la legittima pretesa medio tempore maturata".