LOTTIZZAZIONI, È DI 10 ANNI IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
In relazione alle convenzioni di lottizzazione, opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile, che inizia a decorrere, a norma dell’articolo 2935, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame il momento di inizio della decorrenza coincide con la data di scadenza del piano di lottizzazione, che, se non è esplicitata nell’atto, è quella decennale prevista dall’articolo 28 della legge 1140/1942. Ciò si evince anche dalla pacifica giurisprudenza sul punto, secondo cui «la scadenza del termine non superiore ai dieci anni che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione» (Tar Lombardia, Brescia, 3 febbraio 2003, n. 65; Tar Campania, Napoli, sezione IV, 15 marzo 2006, n. 2997).Alla luce di queste premesse, e viste le informazioni fornite con il quesito, il termine prescrizionale pare ormai spirato e, pertanto, non sembra possano sussistere ancora obblighi dei lottizzanti in merito alla cessione gratuita di aree in ragione della lottizzazione descritta (si veda anche, in tal senso, Tar Campania, Napoli, sezione VIII, 10 ottobre 2012, n. 4053).