Civile

Danni biologico, in arrivo la tabella unica nazionale sulle macrolesioni

Il 13 gennaio il Mise ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di Dpr

di Maurizio Hazan

Il 13 gennaio il Mise ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di Dpr e la relazione che, da tempo atteso, dovrebbe finalmente conferire certezza e uniformità ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale (e nautica) o da responsabilità sanitaria.

Tale schema contiene la Tabella unica nazionale volta a fornire, anzitutto, i criteri attraverso i quali valutare la misura del danno permanente biologico corrispondente alle menomazioni all’integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità; e a consentire, poi, di tradurre tale misura in una quantificazione economica, attraverso l’indicazione del valore pecuniario da attribuire, per ciascuna menomazione, a ogni singolo punto di invalidità.

Si tratta di un provvedimento che dovrebbe perfezionare, con un ritardo di 15 anni, i lavori di attuazione dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni: una norma che sin dal 2005 aveva – vanamente – previsto ed atteso l’emanazione della Tabella del macro danno relativo ai sinistri della circolazione stradale. Le esigenze di certezza proprie di quel settore hanno peraltro assunto un’urgenza maggiore dopo l’entrata in vigore della legge «Gelli» (legge 24/2017), che ha esteso al settore della rc sanitaria l’applicazione della disciplina del risarcimento del danno alla persona da Rc auto (regolato dagli articoli 138 e 139 del Codice).

Come rimarcato nella relazione introduttiva l’emanazione di una tabella unica nazionale per entrambi i settori non può che «migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso. La tabella, infatti, riduce notevolmente i margini di discrezionalità e, di conseguenza, l’incertezza sui valori dei risarcimenti». Non è un caso che entrambi i sistemi risarcitori siano obbligatoriamente assicurati e reclamino, più di altri, regole tali da consentire una miglior prevedibilità dei valori dei potenziali risarcimenti, anche in considerazione delle esigenze di più generale sostenibilità dei costi assicurativi posti a carico dei soggetti tenuti per legge a garantirsi dal rischio della circolazione o sanitario (proprietari dei veicoli, medici o strutture sanitarie).

Merita dunque un plauso l’impegno con cui il Mise, coadiuvato dall’Ivass, ha dato impulso alla delega attuativa. Muovendo dalla parte più attesa, quella relativa al valore pecuniario dei punti di invalidità, lo schema di Dpr ha seguito l’impostazione delle tabelle dei valutazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, con alcuni importanti correttivi, dettati proprio dall’articolo 138.

I valori economici delle singole invalidità sono stati determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all’aumentare dell’invalidità e suo decremento al crescere dell’età del danneggiato. Ma a differenza di quanto previsto nella tabella di Milano l’incremento del il valore economico del punto rispetto alla percentuale di invalidità è stato calcolato sulla base di un moltiplicatore più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

In ossequio a quanto stabilito dalla «consolidata giurisprudenza di legittimità» il danno non patrimoniale, pur unitariamente inteso, è stato separatamente valorizzato nelle due componenti del danno biologico (inteso come lesione dell’integrità fisica, a matrice dinamico relazionale) e del danno morale (inteso come danno da sofferenza e turbamento dell’animo).

Proprio la separata valorizzazione del danno morale costituisce una delle più rilevanti novità dello schema di Dpr, la cui tabella provvede a tal fine ad incrementare i valori del danno biologico in via percentuale e progressiva per ogni singolo punto di invalidità, attraverso il così detto «moltiplicatore per danno morale». Moltiplicatore che, al fine di consentire una miglior personalizzazione di tale voce può essere minimo, medio o massimo. Rimane fermo il fatto che l’incremento per danno morale non è automatico, come ormai insegna la Cassazione, ma subordinato a rigorosa allegazione e prova.

Alla luce di tali dati, potrebbe sembrare che i valori previsti dallo schema siano aumentati, rispetto a quelli della tabella milanese. In realtà non sembra così, anzi. Il valore del punto economico di base, su cui poi costruire la progressione ascendente in funzione dell’aumento delle invalidità, è stato stabilito in conformità a quanto già previsto dall’articolo 139 per le lesioni di lievi entità (calcolato su un valore aggiornato di 814,27 euro). Valore ampiamente inferiore a quello stabilito dal Tribunale di Milano.

Tale scelta, che risponde anche a un’esigenza di coerenza e continuità nel passaggio dalle microlesioni (fino a 9 punti) a quelle più gravi, pur in assenza di una tabella unitaria generale, trova giustificazione nel principio di fondo che governa l’articolo 138: garantire la sostenibilità del sistema, contemperando l’esigenza di un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto con quella di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Resta da capire se, a fronte della differente tipologia della sinistrosità e del sistema assicurativo nella rc auto e nella sanità, la nuova tabella riesca a fornire risposte coerenti e ugualmente efficaci.

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