Professione e Mercato

Malattia professionisti, a pagare per il ritardo è il cliente (ma attenzione al risarcimento)

La giurisprudenza costante della Cassazione sul mancato inadempimento del consulente: ammesse azioni risarcitorie

di Antonio Iorio

Il contribuente è comunque responsabile di eventuali inadempimenti commessi dal proprio consulente che lo riguardano, salvo che il professionista non abbia agito in modo fraudolento. Resta ferma la possibilità di agire in sede civile nei confronti del professionista per ottenere il ristoro del danno eventualmente subito. Sono queste, in estrema sintesi, le regole basilari dei rapporti tra cliente e professionista in presenza di inadempimenti di quest’ultimo.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione 17346/2020) nel caso di omissioni del consulente, il cliente risponde della violazione verso l’amministrazione. Ciò in quanto egli non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento al professionista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione o ad eseguire i versamenti, essendo tenuto a vigilare affinché il mandato sia adempiuto. La sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Ed infatti l’articolo 6 del Dlgs 472/1997, in tema di sanzioni amministrative, tra le cause di non punibilità prevede che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non siano punibili qualora dimostrino che il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Lo scopo della norma è di prevenire accordi fraudolenti diretti a conseguire l’impunità.

Il fatto illecito può essere addebitato ad un comportamento tenuto da soggetti non necessariamente iscritti in Albi.

Analoghe regole valgono anche per eventuali inadempimenti (omessi versamenti, omesse dichiarazioni, ecc) costituenti reato. Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza penale (da ultimo Cassazione 15224/2020), l’eventuale delega attribuita a un professionista per adempiere agli oneri contabili e fiscali dell’azienda non esonera l’imprenditore dall’adempimento, perché quest’ultimo deve comunque provvedere al pagamento delle relative imposte. L’obbligo di presentare le dichiarazioni non può essere oggetto di delega di funzioni perché non integra un’attività duratura e continuativa attribuita alla gestione e al controllo di altro soggetto che agisce sotto la superiore vigilanza dell’imprenditore (come avviene, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro), ma, al contrario, integra un adempimento unico e specifico in capo al solo titolare dell’obbligo e dunque al rappresentante legale della società (sentenza 53980/2018).

Resta ferma ovviamente la possibilità per il cliente che ritiene aver subito un danno dal comportamento negligente del proprio consulente di promuovere un’azione risarcitoria nei suoi confronti. L’onere della prova circa l’errore, la negligenza, e il danno patito incombono sul cliente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©