Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: concorso apparente di norme
Reati contro la persona - Maltrattamenti - Atti persecutori - Configurabilità delle due fattispecie di reato - Concorso apparente di norme - Possibilità.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato proprio che può essere commesso solo da chi rivesta un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio) e soltanto ai danni di un soggetto che faccia parte dell’aggregazione familiare, latu sensu intesa, laddove invece il reato di stalking può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati e non presuppone l’esistenza di relazioni soggettive specifiche tra l’agente e il soggetto passivo del reato.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza del 15 novembre 2019 n. 46476
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Cessazione della convivenza - Separazione legale o di fatto dei coniugi - Configurabilità del delitto di atti persecutori - Esclusione - Ragioni.
Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'articolo 612-bis del codice penale è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 gennaio 2018 n. 3087
Atti persecutori - Maltrattamenti in famiglia - Differenze.
L’oggettività giuridica dei reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del Cp è diversa, perché il primo è un reato contro l’assistenza familiare e il secondo è un reato contro la libertà morale, e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le relative condotte materiali appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva. Infatti, il reato di atti persecutori può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati e non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche tra l’agente e il soggetto passivo, mentre, al di là della lettera della norma incriminatrice («chiunque»), il reato di maltrattamenti familiari si connota come reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) e soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte dell’aggregazione familiare lato sensu intesa.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 luglio 2016 n. 30704
Maltrattamenti in famiglia - Stalking - Distinzione tra i due reati.
Deve essere escluso il concorso apparente di norme tra il reato di maltrattamenti e lo stalking laddove la condotta persecutoria si realizzi nell'ambito di rapporti previsti dall'articolo 572 del Cp (prevalendo, in tali casi, quest'ultima fattispecie più grave). Il concorso viene, invece, ammesso solo quando vi sia la cessazione del sodalizio familiare e affettivo: sotto questo profilo, ferma l'eventualità di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati, il reato di cui all'articolo 612-bis del Cp diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale (come nell’ipotesi di divorzio).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 giugno 2012 n. 24575
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Rapporti con il delitto di atti persecutori (cosiddetto "stalking") - Forma aggravata del reato di cui all'articolo 612-bis, comma secondo, codice penale - Concorso apparente di norme - Possibilità - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (articolo 612-bis, codice penale), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'articolo 612-bis, comma primo, codice penale - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'articolo 612-bis, comma secondo, codice penale) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (In motivazione, la Suprema corte ha precisato che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, ravvisandosi il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto).
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 giugno 2012 n. 24575