Penale

Maltrattamenti in famiglia per le vessazioni contro il convivente anche ante 1° ottobre 2012

La modifica dell'articolo 572 del Cp non fa che recepire l'orientamento giurisprudenziale di equiparazione al familiare

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di Paola Rossi

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche per le condotte vessatorie abituali tenute contro il convivente (non familiare) prima del 1° ottobre 2012, data di entrata in vigore della legge n. 172, con cui è stato modificato l'articolo 572 del Codice penale che prevede il reato. La modifica esplicita la nozione di persona "comunque convivente" e il titolo del reato tiene conto delle due figure familiari e conviventi. Ma la Cassazione considera la modifica puramente formale e afferma che il Legislatore ha solo preso atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata fatta dai giudici. Quindi l'imputabilità per maltrattamenti contro il convivente more uxorio non è in discussione per fatti precedenti la novella normativa. La Cassazione accoglie il ricorso solo sul punto dell'irrilevanza di un singolo sms inviato alla vittima dopo l'entrata in vigore della modifica applicando di conseguenza la forbice edittale della precedente versione della norma penale.

Come dice la sentenza della Cassazione n. 17599/2021 la convivenza rientrava già - per interpretazione giurisprudenziale - nella nozione di "famiglia" anche prima dell'esplicita modifica normativa, in applicazione di principi fondamentali che danno rilevanza primaria all'instaurazione di rapporti di reciproca assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo con persona con cui non vi sia legame familiare. È quindi il concetto di comunità familiare che rileva facendovi rientrare qualsiasi forma di partecipazione a un nucleo, parificabile alla famiglia legittima sotto il profilo di un condiviso progetto di vita.

L'interpretazione estensiva
La giurisprudenza cui si riferisce la sentenza aveva già affermato che la vecchia intestazione del reato "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" non escludeva la rilevanza di tutti quei legami non familiari connotati però dalla convivenza, tra cui in primis quella more uxorio. Il nuovo titolo del reato "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" ha solo esplicitato tale rilevanza e nella descrizione della condotta utilizza oltre al precedente termine "familiare" anche quello di persona "comunque convivente". Tra le decisioni ante riforma significative di tale interpretazione estensiva, ora recepita dal Legislatore, emerge la sentenza n. 44262/2005 secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia si configura "anche al di fuori della famiglia legittima" quando vi sia un rapporto di stabile convivenza, al di là della durata, essendo sufficiente che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, e a prescindere dall'esito di una tale comune decisione.


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