Manager con obbligo di trasparenza rafforzato
Obbligo di comunicazione ampio per il conflitto d’interessi degli amministratori. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 126 della Seconda sezione civile depositata ieri. La pronuncia ha confermato la sanzione di 90mila euro inflitta da Consob a uno dei componenti del vecchio collegio sindacale di Telecom per l’omessa vigilanza sui rapporti degli amministratori con uno dei fornitori, la società Onda. Negligenza accentuata dal fatto che la funzione Audit in realtà aveva segnalato già da tempo forti criticità.
Nelle motivazioni, la Cassazione chiarisce che l’articolo 2391 del Codice civile che vincola il manager a comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale ogni interesse di cui è portatore nello svolgimento di un’operazione della società non è applicabile esclusivamente (come invece sostenuto dalla difesa) nel caso di delibere del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Può così interesare, avverte la Corte, anche una riunione del comitato di controllo interno che non ha funzioni deliberative e neppure istruttorie.
La sentenza puntualizza innanzitutto che il dovere di trasparenza imposto dal Codice civile prescinde dal ruolo ricoperto dall’amministratore nell’organizzazione sociale ed esiste indipendentemente dall’organo competente chiamato a esaminare l’operazione. Inoltre, se è vero che l’articolo 2391, ai commi 2 e 3, fa riferimento alle delibere del cda e del comitato esecutivo, tuttavia il primo comma ha un’evidente portata più ampia, mentre le ipotesi successive hanno un carattere solo eventuale.
E ancora: non ha importanza che l’informazione possa essere conosciuta in altro modo; deve invece essere fornita in maniera tempestiva, anche se il Codice civile non precisa se la notizia deve precedere la riunione o può essere data nel corso della riunione.
La rilevanza dell’omissione può poi assumere una precisa rilevanza penale in tutti i casi in cui la società ha subito un danno o, comunque, un pregiudizio. Anche di natura non patrimoniale, ricorda la Cassazione, con una precisazione che non è priva di significato, visto che dà modo di concludere che le operazioni che finiscono sotto esame non sono solo quelle che costituiscono espressione del potere di gestione dell’impresa.
«E quel riconoscimento conferma - si legge nella conclusione sul punto -, di riflesso, che il dovere di trasparenza è configurabile anche per le riunioni delle articolazioni del consiglio di amministrazione investite di compiti di controllo, per i quali l’esigenza di trasparenza appare altrettanto rilevante».
Corte di cassazione, sentenza civile 126/2019