Società

Marchio debole e quindi non meritevole di tutela quello che indica le caratteristiche del terreno

Nella fattispecie il marchio era "Borro" che sta a significare semplicemente un fosse scavato dall'acqua in un luogo scosceso

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di Giampaolo Piagnerelli

Un marchio riferito a un determinato prodotto per subire la concorrenza sleale deve essere "contrastato" da altro prodotto con uguale nome e significato. Questa regola, tuttavia, non vale quando il marchio è debole, ossia quando l'aggettivo o il sostantivo che contraddistinguono un prodotto sono di uso comune, come in Toscana "il Borro".

Intervento della Corte. La Cassazione con ordinanza n. 26872/21 ha precisato che la debolezza del marchio non incide sulla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte. E' invece marchio geografico o toponimo, quel marchio che opera il riferimento a una specifica località mediante il nome geografico che almeno di regola non ha una capacità distintiva proprio perché descrive semplicemente la provenienza geografica del bene o del servizio di riferimento. A tal proposito non è propriamente un marchio geografico ed è quindi meritevole di una inferiore tutela quello che indica una semplice caratteristica morfologica di un elemento naturale come la conformità del terreno (di qui "Borro" che sta a significare semplicemente un fosse scavato dall'acqua in un luogo scosceso) trattandosi in tal caso di una mera indicazione di comune linguaggio.

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