Marchio debole e quindi non meritevole di tutela quello che indica le caratteristiche del terreno
Nella fattispecie il marchio era "Borro" che sta a significare semplicemente un fosse scavato dall'acqua in un luogo scosceso
Un marchio riferito a un determinato prodotto per subire la concorrenza sleale deve essere "contrastato" da altro prodotto con uguale nome e significato. Questa regola, tuttavia, non vale quando il marchio è debole, ossia quando l'aggettivo o il sostantivo che contraddistinguono un prodotto sono di uso comune, come in Toscana "il Borro".
Intervento della Corte. La Cassazione con ordinanza n. 26872/21 ha precisato che la debolezza del marchio non incide sulla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escludere la confondibilità anche lievi modifiche o aggiunte. E' invece marchio geografico o toponimo, quel marchio che opera il riferimento a una specifica località mediante il nome geografico che almeno di regola non ha una capacità distintiva proprio perché descrive semplicemente la provenienza geografica del bene o del servizio di riferimento. A tal proposito non è propriamente un marchio geografico ed è quindi meritevole di una inferiore tutela quello che indica una semplice caratteristica morfologica di un elemento naturale come la conformità del terreno (di qui "Borro" che sta a significare semplicemente un fosse scavato dall'acqua in un luogo scosceso) trattandosi in tal caso di una mera indicazione di comune linguaggio.
Diventa realtà la «passerella» verso la composizione negoziata
di Filippo d’aquino e Gianluca minniti