Civile

Mediazione e negoziazione, tempi più lunghi e partecipazione da remoto

Via libera dal Cdm allo Schema di Dlgs che modifica il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

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di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha dato il via libera, in esame preliminare, ad uno schema di Dlgs di modifica del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. In particolare, lo schema di decreto legislativo che si compone di 5 articoli disciplina la mediazione “telematica”, i cui atti sono completamente digitalizzati, e regola le modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Alle medesime previsioni si allinea la disciplina della negoziazione assistita (con modalità telematica).

Inoltre, si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. Si prevede poi che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni. Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.

Con l’articolo 1, il decreto interviene modificando il Dlgs 4 marzo 2010, n. 28. In particolare, alla previsione per cui “La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis”, si aggiunge: «e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter».

Viene poi integralmente sostituito l’articolo 6 relativo alla “Durata” e la nuova versione prevede che “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi”, non più tre dunque, prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”. Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi. Il termine di durata non è soggetto a sospensione feriale. Mentre la proroga deve risultare “da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso”.

Sostituito anche l’articolo 8-bis. Il testo ora prevede che quando la mediazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento “sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale”. Al termine, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma.

Viene poi inserito un articolo 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto) che al primo comma prevede la possibilità per “ciascuna parte” di chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Il sistema deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

Quando poi le parti “non sono tutte assistite dagli avvocati l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto”. Viene poi precisato anche che quando l’avvocato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente, “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

L’articolo 2 del Dlgs interviene sulla negoziazione assistita modificando il decreto legge 12 settembre 2014, n.132 (convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162). Si prevede che “La convenzione è conclusa con l’assistenza” non più “di uno o più avvocati” ma di “almeno un avvocato per ciascuna parte”. Sostituito poi l’articolo 2-bis, la nuova stesura (Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto) prevede anche in questo caso il rispetto del codice dell’amministrazione digitale e che “ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto”. Mentre “Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo”.

L’articolo 3 modifica il Dl 18/2020 sopprimendo la disposizione relativa agli incontri di mediazione con modalità telematica nel periodo covid (9 marzo al 30 giugno 2020).

L’articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali) chiarisce che le disposizioni in tema di durata si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. Le specifiche tecniche della piattaforma invece saranno varate dal Capo dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

L’articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria), infine, recita che il Dlgs non deve comportare “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il testo ora andrà in Parlamento per ricevere il parere delle commissioni competenti e poi tornare in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.

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