Civile

Mediazione, natura perentoria del termine assegnato dal giudice

Mediazione obbigatoria, focus giurisprudenziale sul carattere perentorio dell'assegnazione del termine da parte del giudice

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di Federico Ciaccafava*

IL GIUDICE E LA MEDIAZIONE

Nella cornice normativa della mediazione si inscrive a vario titolo anche la figura del giudice, il cui ruolo, con il connesso bagaglio di poteri-doveri, è stato dal legislatore valorizzato e reso particolarmente incisivo e penetrante.

ATTO INTRODUTTIVO ED INFORMATIVA AL CLIENTE

In primo luogo, si ricorda che, per espressa previsione di legge, in caso di accertamento della violazione da parte dell'avvocato dell'obbligo di allegazione del documento informativo, debitamente sottoscritto dalla parte, all'atto introduttivo del giudizio, il giudice è tenuto ad informare quest'ultima della facoltà di chiedere la mediazione (art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010).

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE

Inoltre, nei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'improcedibilità della stessa, oltre ad essere eccepita dal convenuto, può essere rilevata "ex officio" dal giudice "non oltre la prima udienza".

Si possono prospettare allora due distinte ipotesi:

- che la mediazione non sia stata affatto esperita, ossia che il relativo procedimento non sia stato neppure avviato: in tal caso, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa ad una udienza successiva alla scadenza del termine trimestrale di durata del procedimento;

- che la mediazione sia stata avviata, ma il procedimento non si sia ancora concluso: in tal caso, il giudice si limita soltanto a fissare una nuova udienza successiva rispetto alla scadenza del predetto termine trimestrale di durata del procedimento (art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER ORDINE DEL GIUDICE

Il giudice, tuttavia, può anche vincolare le parti ordinando che le medesime diano avvio al procedimento di mediazione (mediazione per ordine del giudice o c.d. "delegata"). Infatti, in qualunque momento – prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa ed anche in sede di giudizio di appello – "valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti" – il giudice potrà disporre l'esperimento del procedimento di mediazione.

Tale fattispecie viene integralmente dal legislatore assimilata ai fini della procedibilità – anche se con un giudizio "ex post" o meglio fondato su una condizione di improcedibilità sopravvenuta rispetto all'avvio del processo – alla "mediazione obbligatoria ex lege".

A tal fine, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine legale di tre mesi di durata del procedimento e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010).

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Assegnazione del termine da parte del giudice

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Mediazione demandata dal giudice – Provvedimento di invito ad attivare la procedura di mediazione – Contenuto – Omessa indicazione del termine di quindici giorni e della disposizione di legge – Conseguenze – Mera irregolarità formale

L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevede il termine fisso di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione, onde la sua omessa indicazione nel provvedimento di invito non è idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti e costituisce, al massimo, una mera irregolarità formale. Identico ragionamento vale per la mancata indicazione della norma in esame nell'invito formulato dal giudice poiché risulta comunque chiara l'intenzione di quest'ultimo di avviare le parti alla speciale procedura di conciliazione prevista dal suddetto decreto (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame per mancata ottemperanza all'invito, rivolto alle parti all'udienza di prima comparizione in seconde cure e reiterato alla successiva udienza, ad attivare la procedura di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010).

Corte di Cassazione, Sezione 6-2, Civile, Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775

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Assegnazione del termine da parte del giudice: carattere perentorio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Fondamento – Principio enunciato in sede di giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità

In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni concesso alle parti dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione deve ritenersi perentorio, potendo tale carattere desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.

In particolare, l'implicita natura perentoria del termine "de quo" si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, la quale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.

Infatti, apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall'altro, abbia poi voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito ha dichiarato improcedibili tanto le domande principali quanto quelle riconvenzionali proposte dalle parti compensando tuttavia tra le stesse le spese di lite attesa la novità delle questioni affrontate nonché i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla natura del termine in esame).

Tribunale di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 1987

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ordine del giudice di avviare il tentativo di mediazione – Termine di quindici giorni – Carattere perentorio – Inottemperanza – Improcedibilità della domanda giudiziale – Fondamento

In tema di mediazione obbligatoria, qualora le parti omettano di introdurre il procedimento di mediazione nel termine quindicinale fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 – di cui neppure venga richiesta la proroga prima della scadenza o successivamente – la domanda giudiziale deve dichiararsi definitivamente improcedibile con sentenza.

Ad evitare l'improcedibilità non rileva, poi, che il termine in questione non sia stato definito espressamente "perentorio" dalla legge. Invero, infatti, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione cui adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.

L'implicita natura perentoria del termine di quindici giorni concesso dal giudice in caso di mancato svolgimento del procedimento mediazione si evince pertanto dal fatto che esso mira a consentire di superare una situazione già attuale di improcedibilità; sembra infatti illogico ritenere che il giudice sia tenuto a concedere un altro termine se quello precedentemente assegnato non sia stato rispettato, così mantenendo il processo in un'anomala situazione di stallo, determinata dall'inerzia delle parti.

In altri termini, la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.

Tribunale di Roma, Sezione civile V, sentenza 7 settembre 2020, n. 11979

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Assegnazione, da parte del giudice, all'attore del termine di legge per esperire il tentativo di mediazione – Carattere perentorio – Inosservanza – Improcedibilità della domanda

In tema di mediazione obbligatoria "ante causam", il termine di 15 giorni previsto dall'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 va ritenuto perentorio. La parte onerata può, pertanto, entro e non oltre il termine di 15 giorni, sanare il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che, se non vi provvede, o vi provvede in ritardo, la domanda giudiziale resta improcedibile. Il termine "de quo" ha, pertanto, natura perentoria, natura che si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo (Nel caso in esame, pur non essendo stato espressamente fissato il termine di quindici giorni, la parte attrice non aveva comunque ottemperato all'obbligo di instaurare il procedimento di mediazione, ai sensi del citato art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, con la conseguenza che non è stata ritenuta dal giudice integrata la condizione di procedibilità richiesta dalla legge).

Tribunale di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 20 agosto 2020, n. 388

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Termine concesso dal giudice per l'espletamento del tentativo – Perentorietà

In tema di procedimento civile e mediazione obbligatoria, l'implicita natura perentoria del termine assegnato contestualmente alle parti dal giudice – qualora rilevi il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria – si evince dalla gravità della sanzione prevista, ossia, l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale Firenze, Sezione 3 civile, Sentenza 20 luglio 2017, n. 2654

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo – Mancato esperimento del tentativo – Rilievo officioso con assegnazione del termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento – Inosservanza – Effetti – Improcedibilità domanda giudiziale – Configurabilità – Ragioni – Fattispecie in materia locatizia

L'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi, l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.

Tale termine ha natura perentoria in quanto la sanzione prevista dalla legge per la sua inosservanza consiste nella improcedibilità della domanda; stante, quindi, la gravità della sanzione non può ritenersi altrimenti ordinatorio il termine assegnato.Trib. Rimini, Sentenza 24 maggio 2016massimo di durata della mediazione, la parte opponente ha avanzato istanza di rinvio del processo per consentire l'esperimento della procedura di mediazione, che era stata tardivamente intrapresa.

In altri termini, poiché l'istanza di mediazione è stata depositata con molto ritardo rispetto a quanto disposto dal giudice (addirittura oltre il termine di durata massima della procedura) e soprattutto a ridosso temporale dell'udienza di rinvio, deve prendersi atto che, alla data di tale udienza, il procedimento di mediazione non era stato ancora esperito e, pertanto, deve concludersi che la condizione di procedibilità della opposizione non si è verificata; ne consegue, conclude la pronuncia, la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, con conseguente definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto).

Tribunale civile di Vasto, sentenza 27 settembre 2017

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria Condizione di procedibilità e rapporti con il processo – Mancato esperimento del tentativo – Rilievo officioso con assegnazione del termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento – Inosservanza – Effetti – Improcedibilità domanda giudiziale – Esclusione – Ragioni

L'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, non determina l'improcedibilità della domanda giudiziale prevista per il mancato esperimento del procedimento in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento medesimo.

Trib. Milano, Ordinanza 27 settembre 2016

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione della domanda di mediazione – Pendenza del giudizio – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Insussistenza – Fondamento

Il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione non ha carattere perentorio. Infatti, se da un lato l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, non lo appella esplicitamente come tale, dall'altro l'art. 5, comma 2–bis, del medesimo provvedimento non subordina l'esame del merito della domanda giudiziale alla condizione di procedibilità della tempestiva presentazione dell'istanza di mediazione all'organismo entro il termine assegnato dal giudice, ma semplicemente all'omesso raggiungimento di un accordo tra le parti in sede di mediazione.

Tale conclusione appare del resto coerente con le disposizioni di cui agli artt. 2 e 6 dello stesso D.lgs. n. 28/2010, da cui parrebbe inferirsi che l'unico scopo dell'assegnazione del termine in parola consista nel far decorrere il termine di tre mesi entro cui deve concludersi il procedimento di mediazione "de quo agitur", essendo in ogni caso integrata la condizione di procedibilità "de qua agitur", per puro effetto dello spirare del termine di durata massima della procedura di mediazione (art. 6) da verificare all'udienza di rinvio, unitamente alla prova della presentazione della domanda di mediazione.

Tribunale di Roma, Sez. VI, ordinanza 6 luglio 2016

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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Condizione di procedibilità e rapporti con il processo – Presentazione della domanda di mediazione – Termine di quindici giorni – Carattere ordinatorio – Fondamento

In tema di procedimento di mediazione, il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione stabilito dall'art. 5, comma 1-bis e 2, ha natura ordinatoria. Decisivo, a tal fine, deve ritenersi il disposto dell'art. 152, comma 2, cod. proc. civ. per il quale "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente perentori". A ciò, inoltre, si aggiunga che, per taluni soggetti – enti pubblici, società per azioni, condomini, etc. – ove il termine per avventura fosse considerato perentorio, ne sarebbe pressoché impossibile il rispetto attesi i tempi lunghi di formazione della loro volontà.

Trib. Pavia, Sez. III, Sent., 14 ottobre 2015

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*Il contributo è tratto dal Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale , curato per Plus Plus 24 Diritto dall'Avv. Federico Ciaccafava

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