Amministrativo

Medici generici, accolto ricorso sulla graduatoria

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di Guglielmo Saporito

Va parzialmente sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, graduatoria nella quale parte ricorrente risultava collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso.

La sentenza di primo grado, della quale si chiedeva la sospensione, affrontava diverse problematiche, tra le quali la rilevanza dell'ammissione, con provvedimento di urgenza, alla frequenza del corso. Si era chiesta infatti l'applicazione dell'art. 4, comma 2 bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del d.l. n. 115 del 2005, norma che pone il principio dell'assorbimento, prescrivendo che conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

La norma del 2005 e' stata ritenuta applicabile alle sole abilitazioni e non ai concorsi per l'ammissione ad altri corsi di studio o di specializzazione, condividendo l'indirizzo del TAR Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755. Secondo il TAR Lazio, i principi in tema di assorbimento sono sintetizzabili nelle seguenti ipotesi: a) in caso di mancata ammissione all'esame di maturità, vi e' assorbimento della fase successiva, quando l'esame di maturita' cui si e' stati ammessi sia stato superato dal candidato (TAR Puglia Lecce, sezione II, 4 agosto 2014, n. 2088, TAR Lazio Roma, sezione III bis, 4 novembre 2014, n. 11045, TAR Lombardia, Milano, sezione III, 5 maggio 2014, n. 1143), b) per gli esami di abilitazione di avvocato o di docente, o nel caso di concorso per dirigenti scolastici, se il bando prevede il superamento di prove scritte ed orali, il solo superamento della prova orale (a seguito di ammissione con provvedimento urgente) non assorbe l'insufficienza delle prove scritte (Cons. Stato, sezione VI, 15 maggio 2012, n. 2772); c) in tema di pubblici concorsi (concorso a posti di referendario presso la Corte dei Conti) il principio dell'assorbimento non è utilizzabile perche' l'accertamento di determinati requisiti non si sovrappone in relazione al medesimo aspetto (ad es., maturità del candidato), ma riguarda aspetti (possesso dei titoli partecipativi e preparazione, in prove scritte e orali, sufficiente e idonea) diversi, che devono, tutti, ottenere un riscontro positivo (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438, TAR Campania, sezione II, 9 luglio 2015, n. 3647).

Il Consiglio di Stato, giudicando la vicenda dell'ammissione con riserva a corsi di formazione per medicina generale, ha quindi accolto in parte l'istanza cautelare, dando rilievo alla circostanza che era gia' stata fissata l'udienza pubblica per la discussione della causa nel merito, entro due mesi. Nelle more, considerato il breve tempo per la discussione nel merito dell'appello, l'efficacia della sentenza impugnata e' stata quindi sospesa, ed in conseguenza i medici gia' ammessi al corso in forza di provvedimento cautelare, anche se risultati soccombenti nella fase di merito, sono stati nuovamente ammessi con riserva alla frequenza dei corsi per i quali hanno fatto domanda, senza l'attribuzione di assegni.

Consiglio di Stato - Sez.III - n. 705 del 03/03/2016

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