Minorata difesa, la notte non basta per l’aggravante
L’ora notturna, in astratto idonea a favorire chi commette un reato, non basta da sola a far scattare l’aggravante della minorata difesa. Per affermarla il giudice deve valutare una serie di circostanze: dalla verifica delle condizioni che generalmente ci sono di notte, alla dimostrazione che l’agente ha approfittato della vulnerabilità
L’ora notturna, in astratto idonea a favorire chi commette un reato, non basta da sola a far scattare l’aggravante della minorata difesa. Per affermarla il giudice deve valutare una serie di circostanze: dalla verifica delle condizioni che generalmente ci sono di notte, alla dimostrazione che l’agente ha approfittato della vulnerabilità. Le Sezioni unite della Cassazione hanno depositato ieri le motivazioni (sentenza 40275) di una decisione anticipata da un’informazione provvisoria (si veda il Sole 24 ore del 17 luglio 2021)in merito alla sussistenza dell’aggravante della minorata difesa (articolo 61, primo comma, n5 del Codice penale) nei reati dolosi, nello specifico in un furto di notte. Il Supremo collegio, impegnato a dirimere un contrasto, sceglie la via intermedia tra orientamenti opposti, fornendo una lettura in linea con la Carta e, dunque, lontana dagli automatismi. I giudici sottolineano le criticità delle tesi “estreme” . Bocciata la presunzione assoluta della minorata difesa, che viola il principio di offensività: di notte, infatti, si può svolgere anche una festa da ballo con molte persone.
E disatteso anche l’orientamento opposto, seguendo il quale si arriva all’erronea conclusione che la notte non rientri, di per sé, tra le circostanze aggravanti. E comunque «che il ricorrere di una sola circostanza di tempo di luogo o di persona non è sufficiente a integrare la circostanza aggravante in questione» .
Ad avviso delle Sezioni unite l’ora notturna è invece in astratto utile a configurare l’aggravante. Una condizione necessaria che diventa sufficiente solo con la prova - che il Pm deve fornire - che la pubblica o privata difesa ne siano state, in concreto, ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di diversa natura, idonee a neutralizzare l’effetto. Una conclusione imposta anche guardando alla massima di esperienza secondo la quale l’ora notturna è, in teoria, adatta a diminuire la difesa. Ma la valutazione va fatta caso per caso, appurando dove era il luogo nel quale è stato commesso il reato, se era più o meno illuminato, se c’era una vigilanza pubblica o privata «intensa e attiva», se le vittime dormivano o c’erano terze persone pronte ad intervenire.
Le Sezioni unite chiariscono che i principi affermati vano estesi anche alla questione relativa al peso dell’età della vittima sull’applicazione della stessa aggravante. Tema non sollevato dalla sezione remittente ma oggetto di un contrasto analogo.
Anche l’età avanzata è in astratto idonea ad ostacolare la difesa. Ma anche in questo caso esistono variabili, come il deterioramento cognitivo che non può essere dato per scontato solo in virtù dell’anagrafe. Nessun principio di diritto invece per il mero fatto dell’installazione o meno di un sistema di video sorveglianza, la cui presenza può essere valorizzata solo se collegato con una centrale di polizia o con un istituto di sorveglianza privata che consenta un arrivo tempestivo di soccorsi.