Penale

Minori di 14 anni, la pronuncia d’ufficio di non imputabilità viola il diritto di difesa

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di Patrizia Maciocchi

Il giudice che pronuncia, d’ufficio, una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un minore non imputabile, perché di età inferiore ai 14 anni, viola il suo diritto di difesa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11541, accoglie il ricorso contro la decisione del giudice di affermare la non imputabilità, de plano, per i reato di furto aggravato in concorso, nei confronti di due ragazzine minori di 14 anni. La Suprema corte accoglie la tesi della difesa secondo la quale le due imputate avevano diritto al dibattimento, con l'assistenza di un avvocato, di un assistente sociale e di interloquire nel processo. La decisione presa de plano, solo sulla base del dato anagrafico, si pone in rotta di collisione con l'articolo 6 della Cedu sul diritto ad un equo processo e con l'articolo 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Per la Suprema corte il minore, avvertiti i genitori o chi esercita la potestà genitoriale, deve essere messo al corrente delle contestazioni e ha diritto all'accertamento dei fatti. Per i giudici non è condivisibile l'orientamento che apre la strada alla decisione d'ufficio, perché la pronuncia di non punibilità avviene con una sentenza e dunque con un provvedimento che ha comunque un carattere intrinsecamente giurisdizionale e non è priva di conseguenze, potenzialmente pregiudizievoli. Nei casi più gravi può portare, infatti, all'applicazione di misure di sicurezza, quando il minore sia considerato “pericoloso”, o semplicemente all'iscrizione nel casellario giudiziario, che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età. La sentenza, chiarisce la Cassazione, è in linea con la giurisprudenza di Strasburgo. Gli eurogiudici, infatti, hanno affermato (sentenza 4268/04) che lo Stato ha degli obblighi positivi nei confronti dei minori sottoposti alla sua giurisdizione. Anche il minore di 14 anni deve avere dunque da un processo su “misura”, calibrato sulla sua età, sul livello di maturità e sulla capacità intellettiva deve, in sostanza, essere messo nella condizione di capire le accuse esercitando pienamente il suo diritto di difesa

Corte di cassazione – Sezione IV – Sentenza 7 aprile 2020 n.11541

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