Penale

Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Giurisdizione e competenza - Misure cautelari - Disposte dal giudice incompetente - Nuovo provvedimento emesso dal giudice competente - Motivazioni - Rinvio alle valutazioni espresse dal precedente giudice - Ammissibilità.
L'art. 27 c.p.p. impone al giudice competente di pronunciarsi entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma gli consente di motivare “per relationem”, ossia facendo riferimento alle motivazioni già espresse dal precedente giudice, salvo non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del p.m.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, 14 dicembre 2018 n. 56455

Misure cautelari personali - Provvedimenti – Interrogatorio - In genere - Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione a opera del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Mancata convalida del fermo - Rilevanza - Esclusione.
Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 novembre 2016 n. 48246

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte - Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Condizioni.
In tema di misure cautelari emesse ex art. 27 cod. proc. pen., il giudice competente ben può motivare “per relationem” con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 marzo 2016 n. 11460

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte - Ordinanza emessa dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Motivazione “per relationem” - Legittimità - Condizioni.
È legittima la motivazione “per relationem” dell'ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico-giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo.
•Corte di cassazione, sezione III penale, ordinanza 19 maggio 2015 n. 20568

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