Misure cautelari personali: la retrodatazione dei termini in ipotesi di contestazioni a catena
Misure cautelari - Personali - Pluralità di ordinanze applicative - Contestazione a catena - Computo dei termini di durata - Articolo 297 c. 3, c.p.p. - Retrodatazione - Questione di diritto.
Deve essere rimessa all'intervento regolatore delle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'articolo 297 c.p.p., comma 3, debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 3 maggio 2018 n. 19100
Misure cautelari - Istanza di continuazione - Decorso del lasso del tempo - Contestazione a catena - Retrodatazione - Requisiti - Inammissibilità.
Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra i quali non sussiste connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 30 marzo 2018 n. 14689
Arresti domiciliari - Decorrenza della misura - Pluralità di ordinanze cautelari - Efficacia della misura applicata con il primo provvedimento - Retrodatazione della seconda - Assimilazione della misura retrodatata a quella primigenia.
Con il principio enunciato dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, il legislatore ha operato una sorta di fictio iuris, in base alla quale la contestazione a fini cautelari di fatti uguali o connessi e già desumibili e conoscibili ab origine si risolve nell'applicazione di un unico termine di durata, decorrente dall'applicazione della prima misura, come se quest'ultima fosse l'unica misura applicata; con la rilevante conseguenza che le vicende processuali che spiegano i loro effetti sulla prima ordinanza (fra le quali sicuramente devono annoverarsi i passaggi a fasi procedimentali successive e la decorrenza dei termini custodiali relativi a tali fasi) si riverberano indefettibilmente anche sulla seconda.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 10 aprile 2017 n. 18111
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze - Contestazioni a catena - Retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare - Dibattimento - Possibilità di invocarla - Esclusione.
Qualora si assuma l'esistenza di una cosiddetta “contestazione a catena”, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare successivamente disposta può essere invocata solo nella fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 30 dicembre 2009 n. 50000
Misure cautelari - Personali - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze - Retrodatazione - Differenti procedimenti non legati da connessione qualificata.
L'esigenza di “riallineare” fattispecie cautelari, che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale (con l'effetto di comportare una contestuale compressione della libertà personale), si siano sviluppate in tempi successivi, diluendo i termini di durata della custodia cautelare - che costituisce ratio della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare (ovvero la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno della esecuzione del primo provvedimento) sussiste non solo in presenza di fatti oggetto del medesimo procedimento (che per la loro connessione, sono destinati ad essere trattati congiuntamente), ma anche di fatti, oggetto di procedimenti diversi, che, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essere riuniti nello stesso procedimento, ovvero che di fatti, per i quali non sussiste la connessione qualificata ma che per “scelta” del pubblico ministero non siano stati riuniti nello stesso procedimento.
• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 10 aprile 2007 n. 14535