Penale

Misure di prevenzione: interdizione dall'accesso a manifestazioni sportive

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Sicurezza ed ordine pubblico - Misure di prevenzione - Manifestazioni sportive - Daspo - Visione della partita da casa privata vicina allo stadio - Violazione misura - Esclusione - Mancanza di una concreta possibilità di contatti umani pericolosi.
In considerazione della natura di prevenzione atipica dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, deve essere accertato in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicino allo stadio.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2018 n. 43575

Misure di prevenzione - Daspo - Giudizio di convalida - Diritto di difesa - Termine - Esercizio.
Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, fino all'ora del deposito del provvedimento di convalida; l'eventuale fissazione di un'udienza partecipata, facoltativa, prima della scadenza delle 48 ore non comporta la violazione del termine delle 48 ore, poiché è possibile depositare memorie al giudice fino all'emissione del provvedimento di convalida.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2018 n. 43575

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Divieto di partecipazione a manifestazioni sportive - Obblighi di presentazione alla P.G. ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 co. 7, ultima parte - Non è assimilabile a una misura cautelare - E' una misura di prevenzione atipica - Non segue la sospensione condizionale della pena principale.
Poiché la prescrizione di presentarsi all'ufficio o comando di polizia, in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dalla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 2, non è assimilabile a una misura cautelare, bensì a una misura di prevenzione atipica, essa non segue la sospensione condizionale della pena principale, ma autonomamente deve eseguirsi anche con la sospensione condizionale della pena ed è applicabile anche ai minorenni in quanto non soffre le eccezioni alla generale applicazione delle misure cautelari delle misure cautelari previste dal D.P.R. n. 448/1988, art. 19.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2017 n. 46457

Misure di prevenzione - Daspo - Convalida - Obbligo di presentazione presso l'ufficio del Pg in occasione delle partite di calcio della squadra locale - Termine per il deposito di memorie - Illegittimità della convalida intervenuta prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento - Fondamento.
In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, è da ritenere illegittima la convalida del G.i.p. intervenuta prima della scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, in quanto, in un'ipotesi del genere, è reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice. È inoltre necessario un termine congruo, per la preparazione di memorie ed atti defensionali, da identificarsi in quello concesso dalla legge al P.M.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 8 giugno 2015 n. 24360

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