Lavoro

Modello di organizzazione e gestione 81/08, la soluzione contro gli infortuni sul lavoro?

Formazione continua e addestramento, utilizzo corretto di tutti i DPI e M.O.G. attuato e funzionante: la formula "virtuosa" in grado di frenare gli incidenti sul lavoro

di Massimo Bianca*

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi. L'adozione e l'efficace attuazione di un MOG (Modello Organizzativo Gestionale) possono garantire in sede processuale l'esimente dalla responsabilità per i reati commessi dalla società.

La legge 123 del 2007 ha ampliato il novero dei reati previsti dal 231/01 introducendo i reati commessi in violazione delle norme per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e poi con il d. lgs 81/08 abbiamo il testo unico sulla sicurezza sul lavoro che mette ordine in materia.

Nella disciplina della sicurezza sul lavoro la tutela penale è finalizzata ad un obiettivo di prevenzione più che di repressione mentre il processo sembra modellare la propria funzione con il proposito di educare ad una nuova cultura d'impresa. Se dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro conseguono fatti che provocano la morte o lesioni al lavoratore, l'azienda ne risponde a titolo di responsabilità del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Lo prevede il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Tus) (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) che – nel recepire sul punto la previsione originaria contenuta nella legge delega 3 agosto 2007, n. 123 – ha ampliato l'elenco dei reati presupposto delle sanzioni 231 con le ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.

Conformemente all'impianto del decreto 231, anche il Tus prevede che l'impresa sia esonerata da responsabilità se dimostra di aver adottato un idoneo modello organizzativo finalizzato a prevenire simili ipotesi ( art. 30, Tus ). Di conseguenza, diviene imprescindibile l'integrazione tra il modello organizzativo anticrimine introdotto dal D. Lgs. 231/2001 ed il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro congegnato dal Tus.

Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, noto come «correttivo» al Tus, ha apportato modifiche che sono rilevanti ai fini della responsabilità d'impresa e che concernono i seguenti profili:

vigilanza e deleghe (art. 16, co. 3 e 3-bis);
modalità relative alla valutazione dei rischi (artt. 28 e 29, Tus);
creazione dei modelli di organizzazione, semplificazioni per le Pmi (piccole e medie imprese) (art. 30, co. 5-bis);
formazione specifica anche per i dirigenti (art. 37, co. 7 e 7-bis) e certificazione ad opera degli organismi paritetici (art. 51, co. 3-bis e 3-ter).

Sul fronte della delega, il Tus già prevedeva (art. 16) la possibilità per il datore (garante, per legge, dell'adozione delle prescritte misure di prevenzione) di delegare proprie funzioni ad un terzo. La delega, tuttavia, non elimina l'obbligo del datore di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni assegnate al delegato.

Due sono le modifiche sotto questo profilo (art. 12, D. Lgs. 106/2009): la prima prevede che l'obbligo di vigilanza si ritiene assolto con l'adozione di un adeguato modello di organizzazione che garantisca monitoraggio e durevolezza al sistema di gestione della sicurezza implementato in azienda (art. 30.4, Tus). La seconda novità riguarda invece l'ammissibilità della sub-delega da parte del delegato con l'accordo del datore e fermi restando gli obblighi di vigilanza. Il subdelegato, infatti, non può delegare a sua volta.

Le novità sulla valutazione dei rischi concernono, in sintesi, taluni aspetti formali (formato e data certa, art. 28) e la specifica delle casistiche che presuppongono successive rielaborazioni (art. 29).

In merito alla formazione ed alle attività di certificazione, il D.Lgs. 106/2009 (art. 30) assegna agli organismi paritetici (formati da associazioni di imprese e sindacati) il compito di svolgere attività formative (il cui obbligo ora coinvolge anche i dirigenti - art. 37, Tus - oltre che i preposti) e – su richiesta delle imprese – di rilasciare attestati di asseverazione circa l'adozione di adeguati modelli organizzativi (art. 51, co. 3-bis e 3-ter, Tus).

Il modello organizzativo costituisce il perno intorno a cui gira la ratio della norma 231/2001.

Un modello organizzativo adeguatamente strutturato per prevenire i cd. reati presupposto della responsabilità 231 e puntualmente adottato è in grado – a seconda dei casi e sulla base della valutazione di efficacia operata dal giudice – di escludere la responsabilità dell'azienda ovvero di contenerne le conseguenze sanzionatorie.

La normativa sulla sicurezza del lavoro consiste in un sistema normativo che precede quello della responsabilità 231. Affinché l'adozione del modello 231 possa avere forza esimente della responsabilità dell'impresa, in caso di infortuni sul lavoro che producano la morte o lesioni gravi ai lavoratori, occorre che l'azienda rispetti gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge, effettui una corretta valutazione dei rischi, predisponga le prescritte misure di prevenzione, provveda alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione dei lavoratori, secondo l'elencazione tassativa dell'art. 30, Tus.
L'oggetto dell'accertamento del giudice, pertanto, si sposta dalla idoneità del modello organizzativo adottato (secondo l'impostazione desunta dagli artt. 6 e 7, D. Lgs. 231/2001) al rispetto di tutti i criteri tassativamente elencati all'art. 30, Tus.

Il «correttivo» punta ad una più agevole diffusione di tali modelli nel mondo delle Pmi – laddove l'impatto tecnico-consulenziale è maggiormente avvertito – attraverso una semplificazione delle procedure ed il supporto della commissione consultiva permanente presso il Ministero del Welfare.
Un'ulteriore novità del «correttivo» collegata al modello 231 riguarda la possibilità riconosciuta agli organismi paritetici – formati da associazioni di imprese e sindacati – di rilasciare, tramite specifiche commissioni, una sorta di bollino blu che asseveri l'adozione e l'efficace attuazione del modello organizzativo. L'assegnazione del bollino avviene su richiesta dell'impresa interessata.

L'intreccio normativo 231/Tus produce importanti effetti anche sotto il profilo della vigilanza. In ambito antinfortunistico, si registra l'obbligo di un generale dovere di vigilanza dei soggetti garanti della salute e della sicurezza in azienda, cioè del datore e, successivamente, dei dirigenti e dei preposti. Questa vigilanza ha per oggetto la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni in materia antinfortunistica.

Sotto l'ombrello 231, invece, sussiste l'obbligo di vigilanza dell'Organismo di vigilanza. In mancanza di un'espressa indicazione di legge, quest'organo non ha funzioni di garanzia in tema di igiene e sicurezza sul lavoro ed il proprio controllo si attua solo in relazione all'adozione e alla corretta attuazione del modello organizzativo 231 idoneo a contrastare l'insorgere di reati di omicidio colposo o lesioni gravi per violazioni di norme antinfortunistiche.

Di conseguenza, in materia antinfortunistica si registrano due livelli di controllo:
uno, di primo livello (cioè effettuato sulle specifiche attività ed in base a competenze tecnico professionali ed esperienze possedute), compiuto, in via generale, da datore, dirigenti e preposti sul rispetto delle misure antinfortunistiche (ma anche – per le attività di specifica competenza – da Rspp, Rsl, medico competente e delegante sulle funzioni delegate) e l'altro, di secondo livello (cioè posto in essere da un organismo di controllo specialistico), realizzato dall'Odv per la verifica di adeguatezza del modello 231.

La manovra correttiva operata con il D. Lgs. 106/2009 ha individuato proprio nella formazione la leva privilegiata per quella svolta che segna il passo da una politica prevalentemente sanzionatoria e repressiva verso un approccio di coerente programmazione e prevenzione antinfortunistica.

Il M.O.G non solo strumento esimente ex Legge 231/01 ma anche mezzo per:

• Migliorare l'approccio al processo di gestione degli infortuni al fine di ridurre gli incidenti e gli eventi dannosi;
• Migliorare l'organizzazione aziendale finalizzata all'organizzazione della vigilanza interna e del sistema disciplinare;
• Migliorare la tenuta della documentazione e gli scadenziari di legge per il corretto controllo di macchine, attrezzature e impianti;
• Migliorare la sicurezza dei processi produttivi Aziendali con procedure scritte e condivise con i lavoratori;
• Coordinare gli interventi di tutti gli attori della sicurezza (RSPP, Medico Competente, Dirigenti, Preposti e RLS) per una proficua collaborazione.


Si può concludere, senza esagerare, che l'unico modo per diminuire drasticamente il numero di infortuni e morti sul lavoro è solo la prevenzione tramite gli strumenti di formazione continua e addestramento oltre ad una prassi virtuosa da parte di tutti i soggetti coinvolti (datore, preposti e dipendenti) tramite utilizzo di dpi sempre aggiornati e funzionanti e la presenza di un vero MOG attuato e funzionante come prevede la norma.

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*A cura di Massimo Bianca, HR Business Partner THRUST

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