Civile

Multa annullata se notificata più di 90 giorni dopo l'accertamento

Il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione

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di Domenico Carola


Il Giudice di Pace di Ivrea con la sentenza depositata il 4 novembre 2020 annulla il verbale per violazione del codice della strada notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento in caso di mancata contestazione immediata.

Il caso
Un automobilista si oppone davanti al Giudice di pace di Ivrea avverso un verbale elevatogli dalla Polizia Locale mediante l'uso della strumentazione Redvolution per inosservanza dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale

La decisione
Il giudice adito annulla il verbale in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione. Come si legge in sentenza, il verbale inerente la violazione di norme del codice della strada, qualora la contestazione non avvenga nell'immediatezza del fatto, dovrà essere notificato entro 90 giorni dalla data della sua commessa infrazione con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata all'effettivo trasgressore o ad altro soggetto (cfr. articolo 196) quando questi non sia stato identificato. Trattasi di una regola imposta dall'articolo 201 del codice della strada. Una conclusione ribadita anche dalla Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7066/2018, anche a seguito della modifica apportata con l'articolo 36 della legge n. 120/2010, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato articolo 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.

L'ambiguità del termine "accertamento"
L'uso del termine "accertamento" da parte del legislatore ha creato molta confusione, poiché diverse amministrazioni hanno interpretato tale termine a proprio favore. Ad esempio, per la notifica delle multe elevate con dispositivi elettronici (autovelox, tutor, telelaser, varchi ZTL ed altre telecamere di sorveglianza) dal momento della visione del fotogramma da parte dell'agente a ciò preposto. In questo modo i Comuni hanno utilizzato la poca chiarezza della legge per spostare il termine per la notifica a "data da destinarsi". Oltre alla Cassazione anche il ministero dell'Interno con la nota numero di protocollo 0016968 del 7 novembre 2014 ha chiarito "in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione". Nel caso de quo, la notifica, riferita a un verbale del 21 novembre 2019, è stata eseguita in data 27 febbraio 2020. È di tutta evidenza, secondo il giudice onorario, che la notifica del provvedimento è stata fatta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione. Ancora, nella specie, la mancata tempestiva notifica del verbale non risulta imputabile all'amministrazione convenuta, avendo questa provveduto all'invio dello stesso al corretto indirizzo anagrafico della ricorrente, nei tempi previsti. Tuttavia, le Poste hanno restituito il plico al Comune che lo ha rinotificato, purtroppo oltre il termine di 90 giorni dall'infrazione. Ciononostante, conclude il magistrato, la non tempestiva notifica dell'infrazione non può essere neppure imputabile alla ricorrente e dunque le relative conseguenze non potranno incidere negativamente sulla stessa. Da qui l'annullamento del provvedimento e la decisione di compensare le spese.

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