Multe e ricorso al prefetto, procedimento da concludersi necessariamente con ordinanza-ingiunzione
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Infrazione stradale - Verbale di contestazione - Opposizione - Davanti al prefetto - Procedimento amministrativo - Ordinanza-ingiunzione - Necessità - Assenza - Nullità della cartella esattoriale.
L'opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d'una infrazione al C.d.S. introduce un procedimento amministrativo che deve necessariamente concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall'opposizione prefettizia (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 203), quando l'amministrazione ritenga l'istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 6). In mancanza dell'emanazione di tale provvedimento espresso, non è consentita l'emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell'infrazione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 novembre 2020 n. 24702
Circolazione stradale - Sanzioni - Emissione ed opposizione - Ricorso al prefetto - Provvedimento conclusivo - Ordinanza-Ingiunzione - Necessità.
I verbali concernenti violazioni delle norme del Codice della strada acquisiscono efficacia esecutiva solo in mancanza di ricorso al prefetto (e di pagamento in misura ridotta), altrimenti sono destinati a essere sostituiti dalla ordinanza ingiunzione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 agosto 2011 n. 17796
Sanzioni amministrative - Violazione delle norme del codice della strada - Fasi del procedimento sanzionatorio - Quantificazione della sanzione e definizione del procedimento con la emissione della relativa ordinanza ingiunzione a cura del prefetto - Necessità.
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del codice della strada per le quali l'articolo 202, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l'ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, "ipso facto", la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n.689, dovendo necessariamente, in virtù dell'esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n.689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall'articolo 204 del medesimo d.lgs..
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 ottobre 2006 n. 22120
Circolazione stradale - Violazione al codice della strada - Sanzione - Opposizione a cartella esattoriale - Verbale di accertamento - Inutilmente apposto davanti al prefetto - Emanazione dell'ordinanza - Ingiunzione - Necessità.
È illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al Prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimamente la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall'interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al Prefetto, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 25 agosto 2005 n. 17278
Non ripetibili le somme versate nel corso del rapporto di convivenza salvo quando eccedano doveri morali e sociali
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore
a cura della Redazione Diritto