Civile

Mutui bancari e applicazione illegittima del regime composto nel calcolo degli interessi

L'applicazione comporta la nullità della clausola e il ricalcolo degli interessi secondo i tassi legali o quelli BOT

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di Thomas Coppola*

I mutui bancari vengono concessi con a carico del contraente il riconoscimento degli interessi, e questo evidentemente è legittimo.Gli interessi però non devono superare le soglie delle tabelle sull' usurarietà delle condizioni; quindi periodicamente il Ministero pubblica le tabelle con le soglie sull'usura. Se si va oltre gli interessi non sono dovuti e il contratto è soggetto ad usura.

La fattispecie dell'usura fa scattare anche responsabilità penali ex art. 644 cp a carico della Banca. Il superamento del tasso soglia usura ha la conseguenza dell'a pplicazione dell'art. 1815 comma 2 del c.c..: "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Il tema preso in esame dalla giurisprudenza negli ultimi tempi è quello dell'applicazione del regime composto sul calcolo degli interessi. Ebbene il regime composto del calcolo degli interessi è illegittimo, dal momento in cui prevede che la rata sia composta non solo da capitale e interessi, bensì da capitale, interessi e interessi sugli interessi.

Molteplici le sentenze in tal senso secondo le quali: "Tale applicazione comporta la nullità della clausola e l'applicazione degli interessi secondo i tassi legali o quelli BOT".

Il Tribunale di Roma, sez. XVII civile, in tema di ammortamento "alla francese" con la sentenza 21 gennaio - 8 febbraio 2021, n. 2188 ha affermato che per valutare se un finanziamento è usurario occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo "occulto" insito nell'utilizzo del regime composto.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che una corretta interpretazione dell'art. 644, IV, co. c.p. ("per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito") consente di ritenere che "tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice".

E ciò a prescindere dall'accettazione, esplicita o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario,considerato che, in ogni caso, tale maggiore onere va comunque calcolato "ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c."

Il Tribunale, appurato che il TAEG ricalcolato comprendente tali costi occulti ha superato il TSU, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1815, co.2, c.c.("Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento.

Può, dunque, ritenersi che se l'ammortamento è stato progettato secondo il regime composto, si deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all'applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma prestata, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto. La divergenza di tasso misura il maggior costo dovuto all'applicazione del regime composto.
Tale maggiore onere va inserito nel calcolo TEG in quanto costituisce un "costo occulto" che incide sulla determinazione del tasso reale ed effettivo del mutuo. Se, per effetto dell'inserimento di tale costo, il finanziamento supera il tasso soglia, il rapporto, così come affermato correttamente dal Tribunale di Roma, è gratuito ai sensi dell'art.1815 c.c.

Tribunale di Cremona, Sentenza 8/2022 pubbl. il 12/01/2022 : "L'applicazione del TAN indicato in un contratto senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato determina una sottostima dell'onere posto a carico del cliente, per il quale è impossibile percepire la diversa ed effettiva dimensione dell'ammontare complessivo degli interessi che viene generato dall'utilizzo del regime composto rispetto al regime semplice. Anzi, il mutuatario medio, non è nemmeno a conoscenza della possibilità di ottenere una rata di diverso importo a seconda del regime finanziario, poiché tale informazione gli viene sottaciuta. Quindi, l'ammontare della rata e il piano di ammortamento dal quale ricavare gli interessi non sono coerenti con gli elementi della pattuizione e di conseguenza non possono costituire un'integrazione della volontà contrattuale, la quale – relativamente al tasso – si fonda unicamente sul TAN che però (in caso di progettazione dell'ammortamento in regime composto) fornisce una misura sottodimensionata del costo dell'operazione.Chiarito ciò, occorre ora determinare in concreto l'incidenza sul TAEG dell'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario. Una volta effettuata la stesura dei due piani di ammortamento nel regime dellac apitalizzazione composta e nel regime della capitalizzazione semplice e tenuto conto della formula proposta dalla Banca d'Italia per il calcolo del TAEG, occorre calcolare l'onere implicito relativo al differenziale di regime tra capitalizzazione composta e semplice, pari al valore attuale della rata calcolato in capitalizzazione composta, moltiplicato per la rata semplice, ovvero moltiplicando la differenza della rata per il valore attuale, calcolato in regime composto, così da ottenere l'importo dell'onere occulto e implicito".

Poiché gli interessi vengono calcolati come parte percentuale (data dal tasso d'interesse) del capitale rispetto a una durata temporale è necessario specificare in che modo gli interessi vengono calcolati rispetto al tempo. Difatti, esistono due modalità (regimi) principali di applicazioni degli interessi su un capitale, note come regime semplice e composto degli interessi.

Nel regime semplice degli interessi la maggiorazione per interesse non contribuisce a formare interessi per gli istanti di tempo successivi e, quindi, non prevede la capitalizzazione degli interessi. In tal caso, cioè, l'interesse è calcolato solamente sul capitale investito e proporzionalmente al capitale stesso e al tempo di impiego.

Nel regime composto degli interessi la maggiorazione per interesse contribuisce, invece, alla formazione dell'interesse per gli istanti di tempo successivi e, quindi, prevede la capitalizzazione degli interessi. L'utilizzo del piano di ammortamento alla francese che adotta un regime di capitalizzazione composta comporta anche un'incidenza sulla indeterminatezza del rapporto di mutuo.

In sostanza l'indicazione del TAN indicato in contratto senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario per il quale è impossibile percepire la diversa ed effettiva dimensione dell'ammontare complessivo degli interessi generato dall'utilizzo del regime composto, non pattuito, in luogo di quello semplice. L'assenza della pattuizione comporta, appunto, che mai le parti hanno statuito l'utilizzo della capitalizzazione composta che ha la conseguenza di aumentare l'importo degli interessi e quindi far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali.

Siccome gli interessi prodotti dal piano di ammortamento a capitalizzazione composta sono superiori sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza che fosse indicato in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo ( riferito al tasso) del contratto.

L'applicazione del TAN convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo c omporta l'indeterminatezza della clausola inerente il calcolo degli interessi nel contratto.

A tal proposito, si riporta la sentenza del Tribunale di Campobasso n° 528 del 6 novembre 2020 :"Dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto nè il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, nè il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi".

Inoltre, la Corte di Appello di Bari con la sentenza 1890/2020 del 03/11/2020 stabilisce il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato: "È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB"."(...) con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi. La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento alla francese, circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso d'interesse effettivamente applicato, potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB che impone a pena di nullità di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizioni praticati inclusi gli interessi di mora"

Laddove non sia stato pattuito e specificato il regime finanziario, la indicazione del solo T.A.N. esprime correttamente il costo del finanziamento solo se il piano di ammortamento sia stato costruito in capitalizzazione semplice, essendo tale regime aderente all'art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale degli interessi, mentre, in caso di capitalizzazione composta, il T.A.N. fornisce una misura sottodimensionata del prezzo costo dell'operazione pregiudicando la consapevolezza del cliente ed il diritto ad una corretta informazione.

Peraltro l'ammortamento a rata costante viola l'art. 1283 c.c. , perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall'istituto di credito, un'accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse ed alla violazione del divieto anatocistico consegue che il debito vada rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB ed il regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all'art. 821, 3° co., c.c..

Tribunale di Vicenza, Sentenza n° 170/2022 pubblicata il 03/02/2022 : "In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c., determinato o determinabile. La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN) è un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.
E' noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto, tra cui: il regime finanziario della capitalizzazione composta e quello della capitalizzazione semplice.
Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e proporzionale al tempo. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta, anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell'operazione. Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinazione del tasso. Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzando la documentazione versata in atti, emerge che in nessuna pattuizione scritta, né nel contratto di finanziamento, né nella documentazione allegata, risulti esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall'Istituto finanziatore. L'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex art. 1284, comma 3 e 117 TUB – per la pattuizione degli interessi ultralegali.
Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT nella predetta norma. Posto poi che, nel nostro ordinamento, l'art. 821, comma 3, c.c. prescrive che i frutti civili (tra cui anche gli interessi dei capitali) di acquisiscono giorno per giorno stabilendo così una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato, un diverso regime di capitalizzazione doveva necessariamente essere pattuito per iscritto."


Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. alla francese, dovrà essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice.

Anche il Tribunale di Nola ( Sentenza del 09/12/2021 Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri) si è espresso sul piano di ammortamento alla francese, evidenziando le criticità che esso comporta ed il costo occulto che esso determina a carico del cliente. Invero, "rappresentando il piano di ammortamento una mera predeterminazione dell'imputazione dei pagamenti, il tasso di interessi corrispettivo previsto in contratto dovrebbe corrispondere perfettamente a quello implicito nel piano di ammortamento". Ebbene, il giudice campano ha verificato che ciò non accade nel piano di ammortamento alla francese. Quest'ultimo cela un tasso corrispettivo più elevato di quello pubblicizzato in contratto, dal momento che impiega un regime di capitalizzazione composto, non indicato né dichiarato, e quindi contrario agli articoli 821, 1283 e 1284 c.c.
Ne consegue la sanzione prevista dall'art. 117 TUB, 7°comma, con applicazione dei tassi bot minimi emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto, in regime di capitalizzazione semplice.

Tribunale di Napoli II Sezione Civile, il Giudice dott. Ettore Pastore nel Verbale della causa n. r.g. 9039/2021 del 04/02/2022 incarica il CTU di verificare se nel rapporto di mutuo per cui è causa siano stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito, ed in caso affermativo ricalcolare il saldo del rapporto secondo due ipotesi: o applicando i tassi sostitutivi ex art. 117.7 TUB e senza capitalizzazione, o limitandosi ad eliminare gli effetti della capitalizzazione occulta: "verifichi se la clausola contrattuale sul tasso d'interesse sia adeguatamente determinata, ed in caso negativo ricalcoli il saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi; formuli separatamente una ipotesi in cui applichi i tassi sostitutivi solo nel periodo per il quale è stato ritenuto manipolato il tasso Euribor; nella seconda e terza ipotesi, formuli sempre un'alternativa escludendo la capitalizzazione composta occulta degli interessi, ove riscontrata".

Tribunale di Campobasso, Sentenza n° 156/2022 pubbl. il 18/03/2022 , quesiti al CTU: "Verifichi se il piano di ammortamento allegato al finanziamento di cui è causa è stato costruito in regime di interesse composto; determini un piano di ammortamento alla francese con applicazione della capitalizzazione semplice. Rielabori il CTU l'intero piano di ammortamento al tasso legale e al tasso minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro. In estrema sintesi il regime composto comporta interessi occulti che vanno considerati nel determinare il superamento del tasso soglia usura e se ciò accade il mutuo è usurario con le conseguenze di responsabilità penali e di ricalcolo degli interessi".

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*A cura del Prof. Avv. Thomas Coppola, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -
Dipartimento di Giurisprudenza - Professore a contratto Cattedra Diritto Commerciale


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