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Mutui ipotecari, sì alla class action sulla trasparenza del “tasso minimo”

La Corte Ue, sentenza nella causa C-450/22, ha chiarito, con riferimento a un caso spagnolo, che il giudice potrà tener conto dell’evoluzione della percezione del consumatore medio a seguito del periodo di tassi “zero”

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di Francesco Machina Grifeo

Sì ad una valutazione della trasparenza delle clausole dei mutui bancari che prevedono un «tasso minimo» in tutto la nazione. Il controllo può essere fatto anche nell’ambito di un’azione collettiva riguardante l’intero sistema bancario del paese, nel caso la Spagna. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-450/22, affermando che nel giudizio il giudice potrà tener conto anche dell’evoluzione della percezione del consumatore medio che potrebbe essere mutata, per esempio, a seguito del lungo periodo di “tassi zero”.

Le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard contenute nei contratti di mutui ipotecari che fissavano una soglia al di sotto della quale il tasso d’interesse variabile non poteva scendere, anche se il tasso di riferimento (generalmente l’Euribor) era più basso. In Spagna sono state presentate diverse migliaia di ricorsi con cui se ne lamentava l’illegittimità ai sensi della direttiva sulle clausole abusive (93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993)

L’Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (Adicae) ha avviato un’azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari per farne interromperne l’utilizzo ed ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati (hanno aderito 820 consumatori).

Dopo aver perso due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso alla Corte suprema spagnola che però ha espresso dei dubbi sulla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo». Sottolineando altresì la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere al controllo, considerate le diverse categorie di consumatori coinvolti.

Per i giudici di Lussemburgo nulla nella direttiva indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva, esso deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista.

La Corte segnala che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico, gli enti creditizi. Ma anche la seconda condizione pare soddisfatta considerato che le clausole «di tasso minimo» sembrano simili. Mentre il solo fatto che i contratti siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non esclude tale somiglianza.

La Corte sottolinea poi che è proprio l’eterogeneità del pubblico a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia - aggiunge -, tale percezione può essersi modificata, e allora la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario (con quest’ultima decisione la Corte ha stabilito che le clausole «di tasso minimo» non erano trasparenti, perché i consumatori non erano stati correttamente informati e sono dunque state dichiarate nulle e prive di effetti. Tuttavia, a causa delle gravi ripercussioni economiche, la Corte suprema ha limitato gli effetti della decisione ai pagamenti successivi. La Corte di giustizia ha dichiarato che tale limitazione era incompatibile con la direttiva, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. C-154/15, C-307/15 e C-308/15 nonché CP n. 144/16).

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