Mutui, no all’ordine di esibizione dei documenti alla banca se il cliente ha altre vie per averli
Occorre prima fare domanda in base all’articolo 119 del Testo unico bancario, che impone agli istituti di credito di fornire i documenti al correntista
L’ordine di esibizione non può avere funzione suppletiva del mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova e per essere accolto presuppone che la parte si trovi nell’impossibilità di acquisire il documento in oggetto della richiesta. È il principio ricordato dal Tribunale di Roma che, con la sentenza 9553 del 31 maggio 2021 (giudice De Lorenzo), non ha ammesso l’ordine di esibizione dei documenti bancari e degli estratti conto richiesto dalla società che si opponeva alla richiesta della banca di pagare una somma consistente in relazione a un contratto di mutuo. Per il giudice, l’ordine di esibizione non può essere accolto se il cliente non ha prima del giudizio chiesto i documenti in base all’articolo 119 del Testo unico bancario (decreto legislativo 385/1993).
Il caso
Con atto di citazione, una società chiama in giudizio la banca che le aveva notificato un atto di precetto chiedendo il pagamento di una somma in relazione a un contratto di mutuo. Una richiesta che, lamenta la società, deriva dalla decisione della banca di risolvere con effetto immediato il contratto di mutuo, nonostante il regolare pagamento delle rate. Per la società ricorrente, il recesso dal contratto di mutuo era illegittimo e che la banca non poteva procedere con l’esecuzione perché il mutuo era da ritenere nullo dato che la banca aveva applicato un tasso effettivo maggiore di quello indicato nel contratto, con conseguente illegittimità del piano di ammortamento. La società denuncia anche la presunta usurarietà dei tassi applicata dalla banca e rivendica il risarcimento di asseriti danni non patrimoniali per l’illegittima segnalazione alla Centrale rischi .
Il Tribunale investito della decisione respinge le domande della società per diverse ragioni. Dalla lettura del contratto di mutuo emerge che è consentito alla banca di risolvere il contratto qualora «fossero promossi a carico dell’impresa e dei concedenti ipoteca e privilegio speciale atti esecutivi o conservativi». Dato che di fronte al Tribunale di Roma erano stati avviati una procedura esecutiva immobiliare su alcune quote dell’immobile ipotecato e un giudizio di divisione, la risoluzione del contratto di mutuo era per la banca un atto necessitato, pena la perdita della garanzia ipotecaria rilasciata in occasione della stipula del contratto di mutuo.
Le ragioni della risoluzione erano state peraltro spiegate alla società con lettera raccomandata con cui la banca faceva esauriente riferimento alla procedura esecutiva e al giudizio di divisione. Da qui la legittimità del recesso.
La prova
Con riguardo al problema dell’onere della prova e della conseguente completezza dell’impianto probatorio, va innanzitutto evidenziato che il Tribunale di Roma non ha ammesso l’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 del Codice di procedura civile della documentazione bancaria in generale e degli estratti conto, in particolare, richiesto dalla società. Per il giudice, infatti, «non è giustificabile, neanche sulla base del principio di prossimità della prova e del rilievo che la banca dovrebbe presumibilmente avere la disponibilità sia dei contratti sia degli estratti conto, alcuna inversione o attenuazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio».
Il correntista e la banca sono entrambi parti del contratto ed entrambi si devono presumere in possesso sia della documentazione contrattuale sia degli estratti conto che devono in via obbligatoria essere periodicamente trasmessi al correntista (ed in assenza di tempestiva contestazione si deve presumere che tale adempimento sia stato effettuato).
Si aggiunga che la società attrice è una società di capitali e quindi «per ovvie ragioni di ostensione - anche a terzi, soci e contraenti - della propria contabilità, aveva il dovere, ancor prima che l’onere, di conservare la documentazione richiesta a controparte».
A tutela della buona fede e a correzione della posizione di disparità sostanziale tra le parti, poi, è comunque disponibile il ricorso all’articolo 119 del Testo unico bancario, che sancisce l’obbligo della banca di fornire i documenti al correntista.
A questo riguardo si deve però rilevare la netta distinzione fra la richiesta di informazioni in base all’articolo 119 del Testo unico bancario e l’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 del Codice di procedura civile, che è uno strumento probatorio, come tale operante solo all’interno di un giudizio già instaurato che rimane assoggettato ai presupposti previsti in linea generale, fra i quali, per costante giurisprudenza, figura l’impossibilità per la parte istante di procurarsi altrimenti il documento richiesto.
La richiesta, quindi, non può essere accolta se la parte non ha esercitato prima del giudizio il diritto previsto dall’articolo 119 e se la banca non è rimasta inadempiente e anche nel caso in cui il cliente abbia chiesto la documentazione in base all’articolo 119 ma non ha atteso un ragionevole lasso di tempo affinché la banca fornisse copia dei documenti prima di iniziare il giudizio. Altrimenti, la parte assumerebbe volontariamente la decisione di proporre una domanda senza il supporto probatorio facendo esclusivo affidamento sulla concessione dell’ordine di esibizione, che invece è uno strumento residuale e non può essere usato per supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova.