Professione e Mercato

Naming patronimico e diritto di esclusiva

Quando un nome evoca le caratteristiche della persona che identifica, nel parlare comune si tende a dire che il nome è il suo ‘marchio di fabbrica'

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di Elisabetta Berti Arnoaldi *


Quando un nome evoca le caratteristiche della persona che identifica, nel parlare comune si tende a dire che il nome è il suo ‘marchio di fabbrica'.

L'immagine è efficace e suggestiva, ma il riferimento non è esatto, in quanto l'istituto del marchio comporta un valore patrimoniale che il nome di persona non possiede.

Il nome, in quanto contribuisce alla personalità dell'individuo consentendone l'identificazione, è oggetto di diritto assoluto, inalienabile ed imperscrittibile, tutelato dalle norme del I Capo del Codice Civile.

Il nome costituisce dunque un bene della vita, ma, dal momento che non esiste separatamente dalla persona che identifica, non è suscettibile di valore patrimoniale.

Soltanto nell'ipotesi in cui il nome sia utilizzato in un'attività economica ed in funzione distintiva di prodotti o servizi, può acquisire tale valore e diventare oggetto di un diritto anch'esso assoluto, ma disponibile, quale è il marchio.

Accade allora che ad un unico soggetto spettino sul segno costituito dal suo nome due diversi diritti, il diritto al nome ed il diritto di marchio.

Accade, anche più spesso, che su un medesimo segno, il diritto al nome spetti ad un soggetto, mentre il diritto di marchio spetti o sia preteso da un altro soggetto che lo abbia registrato ed utilizzato nell'attività economica in funzione distintiva dei prodotti o dei servizi che contraddistingue.

Questa seconda fattispecie ha diverse estensioni.

Può verificarsi nel caso di omonimia, ma anche nel caso in cui un soggetto scelga, per fantasia, di registrare ed utilizzare come marchio un nome diverso dal proprio. Unicamente nel caso del nome "notorio", la legge riconosce infatti la riserva di uso e di registrazione come marchio, con il consenso del soggetto che il nome identifica (art. 8.3 del Codice di Proprietà Industriale).

La stessa fattispecie si verifica inoltre nei molti casi in cui i due diritti vengano separati da un atto di disposizione che il loro originario titolare abbia compiuto riguardo al diritto di marchio o, più in generale, al diritto esclusivo che riguardi l'uso del nome nell'attività economica.

Sono numerosissime le imprese il cui segno distintivo è costituito dal cognome e, a volte, anche dal nome del soggetto al quale si deve l'avvio e il successo dell'attività.

Ciò accade più spesso rispetto a quelle realtà in cui il collegamento con il nome del creatore costituisce all'origine l'elemento di maggiore appeal (fashion, design, ma anche food), ma sono presenti in tutti i settori industriali segni distintivi costituiti da cognomi che sono veri e propri simboli di eccellenza ed il cui uso è ambitissimo per ogni categoria merceologica.

I conflitti intorno all'esclusiva su un nome in funzione distintiva nell'attività di impresa sono dunque tanto numerosi quanto è ampio e diffuso il naming patronimico.

Si può affermare che la regola scelta dal Codice della Proprietà Industriale, conforme alle direttive europee, sia nel senso della prevalenza del diritto di marchio sul diritto al nome, con l'unico ed invalicabile limite del rispetto del dritto di ciascun individuo di usare il proprio nome per essere identificato.

A questa soluzione corrisponde, in particolare, la previsione dell'art. 21. 2 a) del Codice di Proprietà Industriale.

Per il caso di nome "anticipato" dal diritto di marchio spettante ad un terzo in un ambito merceologico rilevante, la norma esclude l'opponibilità dell'esclusiva conferita dal marchio, soltanto nel caso in cui l'uso del nome avvenga nel rispetto della correttezza professionale, corrispondendo all'esigenza di identificare nell'attività economica la persona fisica individuata da quel nome.

In applicazione della previsione normativa, il panorama giurisprudenziale è ampio ed articolato.

Rese nelle più diverse fattispecie in cui si può presentare la coincidenza nome-marchio o, viceversa, la contrapposizione marchio – nome, le diverse sentenze forniscono indicazioni e spunti di riflessione che non si possono ignorare quando si approcci il mercato con una strategia di naming patronimico e la cui conoscenza è del resto indispensabile anche nel valutare l'opponibilità del proprio marchio all'uso che altri faccia del suo nome nell'attività economica.

* a cura dell' avv. Elisabetta Berti Arnoaldi dello Studio Legale Sena & Partners

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