Natura atipica della lettera di patronage e differenze con la fideiussione
L'accostamento più frequente che si rinviene è con l'istituto della fideiussione, principalmente in considerazione dell'identità di causa tra i due strumenti, ovvero la garanzia, ma sussistono sostanziali differenze
*ESTRATTO da Contratti - La Rivista , n. 7 Novembre/Dicembre 2022, p. 12:
"La lettera di patronage", commento a cura dell'Avv. Valentina Frate
Stante la diffusione delle lettere di patronage nella prassi degli affari e, in particolare, di quelle a contenuto impegnativo (lettere di patronage cd. "forti"), la dottrina ha cercato di inquadrare tale strumento all'interno degli istituti tipici previsti dal nostro ordinamento, mettendo in evidenza alcune caratteristiche in comune con altri istituti e tenendo conto della finalità perseguita in concreto dalle parti.
In proposito, al fine di procedere all'inquadramento della lettera di patronage, vanno tenuti a mente i principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul tema, secondo cui "La lettera di patronage deve essere interpretata adottando un criterio analitico, volto a desumere l'effettiva volontà delle parti, e ciò in quanto l'inquadramento di un negozio atipico in una fattispecie tipizzata dall'ordinamento condurrebbe ad una vanificazione dell'autonomia privata, con conseguente astrazione dalla concretezza della prassi commerciale; prassi che mira, appunto, ad un rafforzamento della protezione dei diritti della banca e, quindi, a realizzare interessi certamente apprezzabili secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322, II comma c.c..".
Ciò detto, l'accostamento più frequente che si rinviene, sia in dottrina che in giurisprudenza, è con l'istituto della fideiussione, principalmente in considerazione dell'identità di causa tra i due strumenti, vale a dire la garanzia.
Tuttavia, i due istituti presentano sostanziali differenze.
Prima di tutto, caratteristica tipica della fideiussione è quella riguardante la volontà del fideiussore. Difatti, l'art. 1937 c.c. in tema di fideiussione prevede che la volontà di prestare fideiussione debba essere espressa, tale per cui non sussista alcun dubbio circa l'intenzione del fideiussore di obbligarsi a garantire per l'obbligazione altrui.
Al contrario, con la lettera di patronage, il patronnant non assume l'impegno di eseguire personalmente la prestazione a cui è obbligato il patrocinato in caso di inadempimento di quest'ultimo. Il patronnant, pertanto, in caso inadempimento del terzo, è tenuto a pagare solo un indennizzo e non all'integrale adempimento della prestazione del garantito.
Ulteriori differenze tra la lettera di patronage e la fideiussione sono state poi evidenziate dalla dottrina, prima tra tutte l'accettazione da parte del terzo destinatario dell'obbligazione del patronnant. Difatti, come detto, la lettera di patronage è assimilabile allo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., con la conseguenza per cui l'impegno del patronnant è irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario, senza che si renda necessaria l'accettazione da parte di quest'ultimo, al contrario della fideiussione.
In aggiunta, va inoltre considerato che, mentre la fideiussione è strettamente vincolata all'obbligazione garantita, per cui, in caso di invalidità dell'obbligazione principale, verrà automaticamente meno l'obbligo del fideiussore, la lettera di patronage risulta svincolata dalle sorti dell'obbligazione principale, non avendo il patronnant assunto alcun obbligo di adempimento della prestazione del patrocinato.
Sotto altri profili, parte della dottrina ha identificato ulteriori differenze tra la lettera di patronage e la fideiussione notando che "La fideiussione è una garanzia più gravosa che comporta la collocazione della relativa voce in bilancio con conseguenti oneri di natura fiscale e finanziaria rispetto alla lettera che, invece, viene inserita tra i conti d'ordine e che, anche se soggetta al controllo di chi esamina il bilancio, è esente da specifici limiti quantitativi. Il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, a differenza della deroga prevista, invece, per la fideiussione di cui all'art. 1945 c.c.".
Tuttavia, essendo il contenuto della lettera di patronage rimesso all'autonomia delle parti, può accadere nella prassi che, in ragione dello specifico contenuto della lettera, la stessa possa essere qualificata come fideiussione. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che "in tema di "patronage" qualora il "patronnant" si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinatore abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto essere stata stipulata tra le parti una fideiussione, perché i soci avevano assunto l'impegno di rimborsare i debiti contratti dalla società garantita e rimasti inadempiuti).".
Allo stesso modo, è stato ulteriormente affermato in giurisprudenza che "Non è configurabile un'ipotesi di lettera di "patronage", bensì una comune fideiussione, quando nella dichiarazione manca qualsiasi informazione in ordine alla situazione patrimoniale del debitore e non sia, inoltre, riscontrabile l'assunzione da parte del presunto "patronnant" di un obbligo di fare diverso da quello avente ad oggetto la medesima prestazione alla quale è tenuta la patrocinata.".
In tale ottica, il rilascio di una lettera di patronage da parte del patronnant impone una valutazione sulla tipologia di dichiarazioni e/o di impegni da assumere, tenendo in considerazione il rischio che, qualora gli impegni assunti nei confronti del terzo destinatario riguardino l'adempimento della prestazione del patrocinato, la lettera di patronage possa essere riqualificata in sede giudiziale come una fideiussione, con tutte le conseguenze che ne derivano.
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