Civile

Natura dell'indennizzo per danni da opera pubblica

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a cura della Redazione PlusPlsu24 Diritto

Espropriazione per pubblico interesse o utilità - Responsabilità della Pa - Responsabilità per danni da opera pubblica - Indennizzo - Art. 46 legge n. 2345 del 1865
La responsabilità della PA prevista dall'art. 46 legge n. 2345 del 1865 è ricollegabile ad un'attività lecita della stessa Pubblica amministrazione consistente nell'esecuzione di un'opera pubblica che comporti direttamente l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno di carattere permanente all'altrui proprietà che trova il suo fondamento in un principio di giustizia distributiva per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo ne sia indennizzato.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 6 giugno 2019 n. 15401


Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità indennizzo ex artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - Spettanza - Compressione del diritto di proprietà - Necessità - Condizioni.
In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della l. n. 2359 del 1865 e 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 26 maggio 2017 n. 133 68

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità - Indennizzo ex art. 46 legge n. 2359/1865 - Fondamento - Liquidazione - Criteri - Interessi - Decorrenza.
In tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359/1865 è commisurato non a criteri predeterminati dal legislatore, come invece avviene per la stima dell'indennità di esproprio, ma al variabile pregiudizio effettivo ed attuale subito dal proprietario del fondo, e il relativo credito, attesa la sua funzione "lato sensu" risarcitoria, ha natura di credito di valore, onde la decorrenza degli interessi, computabili secondo i principi valevoli per detta categoria di crediti, va ricondotta alla data di insorgenza del credito stesso, che corrisponde a quella del prodursi dei danni conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 marzo 2004, n. 4720


Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità
Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per i danni che possano derivare al privato in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica, si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato: tale diritto, pertanto, presupponendo un atto legittimo della p.a., si distingue dal risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa p.a.. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, devono sussistere le tre condizioni, consistenti nell'attività lecita della p.a., nell'imposizione di una servitù o nella produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno. Inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il titolare del diritto all'indennizzo, essa è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata.
• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 11 giugno 2003, n. 9341

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