Penale

Nel decreto di sequestro specifica motivazione sulla finalità perseguita

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di Giuseppe Amato

Il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, dovendosi escludere la sussistenza di una sorta di “obbligatorietà” del sequestro del corpo di reato tale da esonerare dall'obbligo di motivazione. Lo hanno detto le sezioni Unite penali con la sentenza n. 36072 del 27 luglio 2018.

Le sezioni Unite hanno supportato l'affermazione dell'obbligo di motivazione anche nel caso di sequestro probatorio del corpo di reato principalmente dalla portata precettiva degli articoli 42 della Costituzione e 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione Edu, laddove trova fondamento il diritto alla “protezione della proprietà”, giacché la motivazione sulle ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando si identifichi nel corpo del reato, garantisce che la misura sia soggetta al permanente controllo di legalità e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ossia lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato.

A ciò, si è aggiunta la considerazione che anche per le misure cautelari reali (quindi, anche per il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova) devono valere i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e residualità della misura, dettati dall'articolo 275 del codice di procedura penale per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

A conforto ulteriore della necessità della motivazione, le sezioni unite hanno valorizzato, dal punto di vista sistematico, le indicazioni ricavabili dagli articoli 262, comma 1, e 354, comma 2, del codice di procedura penale: in particolare, la valenza generale della prima disposizione, secondo cui «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto prima della sentenza», la rende applicabile anche al corpo di reato e conferma l'inaccettabilità dell'assunto secondo cui il fine probatorio sarebbe automaticamente e connaturalmente insito al corpo di reato; mentre, l'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, che, facendo riferimento al momento genetico del sequestro, attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di procedere “se del caso”, al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, proprio per l'utilizzo di detta locuzione è ulteriormente confermativo del fatto che anche per il corpo del reato non vi è alcun automatismo acquisitivo.

Cassazione – Sezioni Unite penali – Sentenza 27 luglio 2018 n. 36072

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