Società

Nelle società di capitali alt a richieste pretestuose sui conflitti d’interesse

La richiesta di nomina di un curatore specialenon può esautorare il board

di Giovanni Negri

Non può essere utilizzata in maniera strumentale la nomina del curatore speciale, non quando il rischio è quello di paralizzare, senza ragioni fondate, la governance e quindi l’attività di una società. A queste conclusioni arriva la Cassazione con l’ordinanza n. 38883 della Sesta sezione civile, con la quale si prendono in considerazione portata e conseguenze dell’articolo 78 del Codice di procedura civile nel contesto del diritto societario. La norma prevede, tra l’altro, la nomina di un curatore speciale al rappresentato in ogni caso di conflitto d’interessi con il rappresentante.

Nel caso esaminato dalla Corte alcuni soci di una srl avevano proposto le domande di revoca dell'amministratore, di risarcimento del danno, di nullità o annullamento della delibera di approvazione del bilancio, di distribuzione degli utili, e di nomina dell’organo di gestione. L'atto di citazione conteneva anche la richiesta di conferma alla guida della società di un curatore speciale per tutelarne l'integrità patrimoniale.

La Cassazione, nell’affrontare la questione, puntualizza che non esiste un conflitto «immanente» di interessi di portata tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società in cui la legge prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, nella persona del suo rappresentante legale. E neppure è fondata una valutazione di conflitto d’interessi di cui sarebbe portatore l’amministratore solo perchè la delibera ha come oggetti profili di competenza dell’organo di gestione (come per l'approvazione del rendiconto d’esercizio oppure per la determinazione dei compensi del board stesso per l’autorizzazione al compimento di un atto di gestione).

Gravi infatti sarebbero le conseguenze visto che «ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto d’interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l’effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società, ex articolo 78 del Codice di procedura civile, l’esautoramento dell’organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa».

L’eventuale minoranza assembleare, sottolinea ancora l’ordinanza, avrebbe allora una «iper-tutela», non voluta dall'ordinamento, a tutto danno del diritto di difesa della società, la quale ha invece interesse a difendere le proprie decisioni. In definitiva, conclude la Cassazione, perchè l’articolo 78 «diventi un’arma impropriamente utilizzata all’interno di qualsiasi processo, è necessario, in particolare quando l’istanza, provenga dalla controparte e non dal pm o dalla stessa parte interessata, che il giudice chiamato a provvedere alla nomina del curatore speciale adoperi il relativo potere con particolare cautela».

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