Nello stato civile del figlio nato con l'eterologa la madre è solo colei che lo partorisce nella coppia omosessuale
Il divieto di procreare grazie alla donazione di gameti è caduto solo per gli eterosessuali con grave sterilità o patalogie trasmissibili
L'infertilità "naturale" della coppia omosessuale non può essere equiparata alle cause di sterilità della coppia eterosessuale. Il divieto di eterologa è stato eliminato dalla Consulta nel 2014 solo per i casi in cui la fecondazione omologa comporta rischi di trasmissibilità di malattie genetiche non altrimenti superabili se non con il ricorso a gameti di un donatore. O per causa di sterilità della coppia formata da un uomo e una donna non altrimenti superabile.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 10844/2022 - ha ribadito la legittimità del diniego di iscrizione di due mamme nello stato civile del bambino nato.
Quindi il cosiddetto genitore "intenzionale" della coppia omosessuale, formata da due donne, non può essere indicato come genitore del figlio partorito dall'altra. E ciò vale in via generale a prescindere dall'apporto di materiale biologico dato dalla donna che non sostiene la gravidanza e il parto. Infatti, la Cassazione riporta nella decisione un proprio precedente che aveva negato lo status di genitore a entrambe le donne della coppia omosessuale riservandolo esclusivamente a colei che aveva effettivamente partorito il bambino.
Nel caso riportato la donna che non aveva vissuto la gravidanza aveva però donato il proprio ovulo alla compagna dopo la fecondazione con gameti maschili di un donatore anonimo.
A maggior ragione conclude la Cassazione va negata l'iscrizione delle due mamme - di cui una è solo "intenzionale" - dato il generale divieto di eterologa e l'irrilevanza dell'impossibilità di procreare tra due donne omosessuali. Per cui - in via generale - solo la donna che partorisce è la madre del bambino anche ai fini dell'iscrizione nello stato civile.