Nessun diniego automatico al soggiorno dello straniero condannato in presenza di figli minori
Pubblica sicurezza - Immigrazione - Straniero - Permanenza nel territorio italiano - Autorizzazione per motivi familiari - Figlio minorenne - Diniego - Condanna per reati ostativi - Obbligo di motivazione specifica - Sussistenza.
L'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 riconosce allo straniero, familiare di minore, il diritto di ottenere l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano in caso di sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso, tenendo conto dell'età e dello stato di salute. Ne consegue che vi è un obbligo di motivazione specifica per il giudice, in caso diniego dell'autorizzazione a un genitore, al fine di giustificare la soccombenza dell'interesse preminente del minore, non essendo sufficiente una mera giustificazione di pericolosità attuale per una condanna per reati ostativi. (Fattispecie relativa a straniero condannato per un tentato omicidio, risalente nel tempo e non commesso in ambito familiare)
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 febbraio 2021 n. 3728
Straniero - Autorizzazione all'ingresso o permanenza del familiare - Incompatibilità della condotta dello straniero con il soggiorno in Italia - Tutela dell'ordine pubblico - Gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore - Bilanciamento - Necessità.
Nel giudizio avente a oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1563
Stranieri - Figlio minorenne - Autorizzazione all'ingresso o permanenza del familiare - Art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condanna per reati ostativi o condotte incompatibili con il soggiorno - Bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del minore - Necessità.
In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 12 giugno 2019 n. 15750
Immigrazione - Straniero - Minore - Autorizzazione all'ingresso o permanenza del familiare - Art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condotte incompatibili con il soggiorno - Bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del minore - Necessità.
Nel giudizio avente a oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 giugno 2018 n. 14238
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