Professione e Mercato

Nessuna sanzione per aver qualificato l'atto di precetto del collega "miserabile iniziativa"

Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022 accogliendo il ricorso di un legale sanzionato con un richiamo verbale

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di Francesco Machin Grifeo

Non integra una violazione disciplinare l'aver qualificato come "miserabile iniziativa" il deposito da parte di un collega dell'atto di precetto per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022 accogliendo il ricorso di un legale sanzionato con un richiamo verbale.

Ad avviare il procedimento era stato proprio l'avvocato poi sanzionato il quale, prima in una lettera al collega e poi con un esposto al Consiglio dell'ordine, aveva affermato che la controparte avesse molto "da imparare quanto ai rapporti di colleganza e con le Autorità di P.G." e che, a parti inverse, non si sarebbe mai sognato "di assumere miserabili iniziative in spregio alle più elementari regole di buona educazione prima ancora che di deontologia professionale".

Il Cdd investito della questione ha tuttavia ritenuto censurabili le espressioni utilizzate dal ricorrente nei confronti del collega, le quali "non potevano essere giustificate vieppiù perché contenute in un atto indirizzato all'Organo istituzionalmente preposto all'osservanza dei canoni deontologici" e ritenendo l'infrazione contestata "lieve e scusabile" lo aveva sanzionato con un richiamo verbale.

Proposto ricorso, il Cnf, in linea generale, ha ribadito che l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (articolo 52 cdf, già articolo 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

Tuttavia, venendo al caso di specie, afferma che nell'esposto l'avvocato "non ha formulato apprezzamenti denigratori sull'attività professionale del collega essendosi limitato, da un lato, a criticare l'operato e la condotta tenuta dall'avv. [AAA] - asseritamente violativa del dovere di colleganza, tale da indurlo a presentare l'esposto - e, dall'altro a qualificare, ancorché in termini negativi, un'iniziativa processuale assunta dall'avv. [AAA], ma pur sempre nei limiti di una corretta critica".

"Il manifestato biasimo verso il comportamento tenuto dal Collega – prosegue la decisione - non è difatti trasmodato in apprezzamenti offensivi e dispregiativi contrastanti con la dignità ed il decoro della professione". "Dal ché - conclude - non se ne può far discendere una violazione deontologica sanzionabile nemmeno con la forma minima del richiamo verbale".

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