Amministrativo

Niente indennità giudiziaria per i magistrati che usufruiscono dei permessi della legge 104

«L'indennità giudiziaria di cui all'art. 3, l. 19 febbraio 1981, n. 27 non spetta ai magistrati che usufruiscano dei permessi previsti dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104». Questo il principio espresso dal Tar Liguria con la sentenza 29 maggio 2018 n. 501.
I giudici amministrativi hanno precisato che l'indennità giudiziaria costituisce una speciale indennità non pensionabile, istituita dall'articolo 3, della legge n. 27 del 1981 a favore dei magistrati ordinari, che è stata estesa da interventi normativi successivi alle magistrature speciali e, ancorché con diversa disciplina, al personale amministrativo che partecipa della funzione giudiziaria. L'indennità giudiziaria è stata istituita a favore dei magistrati “in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività”. Tale voce retributiva è quindi riconosciuta in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività dagli stessi svolta, della sua gravosità oltre che del particolare impegno richiesto, anche sotto il profilo organizzativo.
Inoltre il Tar ha ricordato che la corresponsione dell'indennità in questione viene del resto pacificamente esclusa per tutti i casi di assenza dal servizio per infortunio o malattia, senza distinzioni a seconda della patologia o gravità.

Tar Liguria – Sezione I – Sentenza 29 maggio 2018 n. 501

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