Penale

Niente particolare tenuità del fatto per l'autore del furto che si avvale di un minore

La Cassazione evidenzia il differente regime che sussiste in materia da un punto di vista civile e penale

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di Giampaolo Piagnerelli

Chi commette un furto in un esercizio commerciale, avvalendosi di un minore, non può beneficiare della particolare tenuità del fatto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 25562/23.

Diritto civile e penale

I Supremi giudici a tal proposito hanno chiarito il differente concetto di furto da un punto di vista civile e penale. Mentre nel "diritto privato" per integrare l'asporto di un bene è necessario essere proprietari dell'oggetto, nel diritto penale legittimato a sporgere querela è anche una persona differente dal proprietario come nella fattispecie in cui il responsabile del bene era il responsabile della res. In particolare - chiariscono gli Ermellini - che in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, la persona offesa legittimata alla proposizione della querela è (anche) il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire e alienare la merce. In particolare ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, (che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).

Il furto consumato

La Cassazione precisa, inoltre, che integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato. «Immune dalle sollevate censure si rileva poi il diniego espresso dalla corte di merito, sulla causa di non punibilità di cui all' articolo 131-bis cp. Premesso che la determinazione del giudice in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum, si osserva che nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che non può ritenersi di particolare tenuità un furto commesso avvalendosi di un soggetto minore, individuato dalle immagini di videosorveglianza».

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