Amministrativo

Niente porto d'armi per chi frequenta pregiudicati

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di Andrea Alberto Moramarco

L'assidua e non occasionale frequentazione di soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia rappresenta una circostanza che vale di per sé ad escludere la piena affidabilità del soggetto che chiede di essere autorizzato al porto delle armi e a giustificare il diniego di rilascio dello stesso. Lo ha affermato il Tar di Napoli nella sentenza 5517/2015.

Il caso - All'origine della vicenda vi è la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile a uso caccia presentata da un uomo alla Questura di Caserta. Nel contesto della relativa istruttoria amministrativa, a seguito di accertamenti effettuati sulla persona del richiedente, era emerso che costui, residente in Toscana, nell'arco di ben quattro anni era stato diverse volte controllato dalle Forze dell'ordine mentre era in compagnia di altri cinque persone gravate da numerosi precedenti penali, tra cui alcuni specifici reati in materia di armi e altri reati di particolare allarme sociale, come minaccia, furto, danneggiamento e ad anche abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia. Di conseguenza, il richiedente veniva considerato soggetto poco affidabile e perciò la richiesta di rinnovo veniva rigettata e veniva altresì revocata la diversa licenza di porto di fucile a uso sport precedentemente rilasciata.
L'uomo impugnava il provvedimento della Questura dinanzi al Tar lamentando in sostanza un difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la decisione era stata presa sulla base di una presunta frequentazione con persone pregiudicate, «in assenza di specifica indicazione dei nominativi dei soggetti nonché della occasionalità o meno degli incontri».

Le motivazioni - Il Tar non accoglie il ricorso e ritiene pienamente legittimo il provvedimento della Questura. Ebbene, per i giudici, il numero delle persone frequentate e la gravità e varietà dei reati a queste contestati, fa apparire «secondo un giudizio di alta probabilità prognostica, il cd. id quod plerumque accidit, altamente improbabile che il ricorrente non fosse a conoscenza dei trascorsi delle persone con cui condivideva il proprio tempo libero, con ciò accettandone anche il modus vivendi palesemente contrario alle regole di civile convivenza».
Ciò posto, il Collegio ricorda che la disciplina delle autorizzazioni al porto di armi è volta a prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio delle stesse e non a sanzionare gli eventuali illeciti commessi. Inoltre, i provvedimenti della Questura in merito sono caratterizzati da tratti significativi di discrezionalità e fondati su un «giudizio prognostico di non abuso delle armi da parte del titolare, che può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario», il cui vaglio giurisdizionale è poi limitato ad una valutazione sulla irrazionalità o arbitrarietà della decisione.
Pertanto, la frequentazione di persone pregiudicate ben può essere valutata come circostanza che porta ad escludere l'affidabilità del soggetto sul corretto utilizzo delle armi, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico. E tale inaffidabilità giustifica il mancato rilascio del porto d'armi o il diniego del suo rinnovo.

Tar Campania - Napoli - Sezione V - Sentenza 27 novembre 2015 n. 5517

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