Niente preventivo scritto per gli avvocati
Niente obbligo di preventivo scritto per i legali. Gli avvocati possono contare, infatti, su norme ad hoc, che fanno eccezione rispetto alla regola generale dell’obbligo introdotta a fine agosto dalla legge sulla concorrenza (124/2017).
L’articolo 13 della legge professionale forense (legge 247/2012) non parla infatti di “preventivo”, ma di una comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione a «colui che conferisce l’incarico». Il Consiglio nazionale forense ha chiarito quindi (con una nota dell’ufficio studi) che la comunicazione scritta va effettuata dopo che l’incarico è stato accettato (o anche contestualmente).
L’unica novità introdotta dalla legge concorrenza è che non è necessaria la richiesta da parte del cliente. «Le prestazioni di un avvocato - spiega Davide Calabrò, consigliere del Cnf - non sono facilmente comparabili e la quantificazione di oneri e compensi non può essere fatta prima dell’affidamento dell’incarico».Secondo la nota del Cnf, l’obbligo di comunicazione non riguarda inoltre tutte le prestazioni “immediate” come le consulenze orali contestuali alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere, i procedimenti per direttissima.
La nota dell’ufficio studi del Cnf consiglia però anche di inserire una clausola di garanzia che avverta il cliente della possibilità che l’evoluzione processuale (difficilmente prevedibile) determini aumenti di cui dovrà comunque essere tempestivamente informato. L’inadempienza non comporta inoltre la nullità dell’accordo ma solo il ricorso ai parametri del Dm 55/2014, per determinare costi e compensi.
Fra i notai, invece, il preventivo scritto era diffuso anche prima che la legge concorrenza lo rendesse obbligatorio. Il Consiglio nazionale ha però ribadito che il compenso diventa vincolante quando viene conferito l’incarico.