Civile

Niente regresso contro il subappaltatore se non gli è stata comunicata la denuncia dei vizi

L’appaltatore soggiace all’onere di trasmettere entro 60 giorni la contestazione ricevuta dal committente e non rileva la convenzione stipulata con il subappaltatore se non deroga esplicitamente all’adempimento

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di Paola Rossi

L’appaltatore che intenda agire in regresso verso il subappaltatore perde il relativo diritto se ha mancato di comunicargli entro 60 giorni la denuncia dei vizi ricevuta dal committente. Ciò vale anche nel caso in cui il subappaltatore si sia assunto il compito - tramite convenzione con l’appaltatore - di occuparsi a spese e con mezzi propri della riparazione o eliminazione delle difformità dell’opera che fossero emerse in futuro. Se l’accordo concluso pro futuro non presenta la congiunta volontà espressa delle parti di disapplicare l’obbligo imposto dall’articolo 1670 del Codice civile questo opera pienamente a carico dell’appaltatore.

Così la Corte di cassazione civile, con la sentenza n. 8647/2024, ha accolto in parte il ricorso del subappaltatore che chiamato in manleva dall’appaltatore faceva rilevare la mancata comunicazione della denuncia della committente.

La comunicazione come fa rilevare la Cassazione è momento fondamentale per consentire al subappaltatore di conoscere il perimetro dei vizi contestati e di approntare un’idonea attività difensiva. Per cui - si legge nella sentenza di legittimità - la ratio della norma sull’onere della tempestiva denuncia ai fini dell’esercizio del regresso, a cura dell’appaltatore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell’esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l’opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili.

Se è vero che i contratti di appalto e di subappalto sono indipendenti è pur vero che l’appaltatore non può essere esonerato da responsabilità verso il committente per il solo fatto che l’esecuzione dell’opera sia stata materialmente realizzata da altri, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest’ultimo non può reputarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte.

In mancanza di tale adempimento la responsabilità del subappaltatore è qualificata come “condizionata” e può essere fatta valere dall’appaltatore se il committente abbia inoltrato identica pretesa a entrambi.

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