Niente rendita catastale per il palo dell'impianto eolico in quanto funzionale alla produzione di energia elettrica
Il palo è compreso nei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
Non va incluso nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno dell'impianto eolico. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 26188/22. Un principio che non coincide con quanto stabilito dai giudici della commissione tributaria regionale.
La posizione della Ctr. Secondo questi ultimi, infatti, il palo di sostegno della struttura che produce energia rientrava nel concetto di costruzione, ma non partecipava e non era funzionale alla produzione di energia elettrica, come invece altri componenti dell'impianto, e quindi per questo doveva essere sottoposto a prelievo fiscale. Di diverso avviso la Cassazione. Secondo quest'ultima, infatti, vanno tenute presenti le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016 che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo". Proprio in funzione delle innovazioni normative, il palo di sostegno dell'impianto eolico non rientra nel computo della rendita catastale, in quanto parte assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Il precedente. Nella sentenza si legge, peraltro, come gli stessi Ermellini in una precedente sentenza (Cass. n. 25784/21) avessero rigettato il ricorso delle Entrate con cui si intendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cosiddetta torre eolica, avendo, invece, accertato il giudice di merito che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, annessa dunque al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ex articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 (legge di stabilità del 2016).