Penale

Niente ricorso in Cassazione per il rinnovo della notifica con rinvio dell'udienza

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

L'indagato non può fare ricorso in Cassazione contro l'ordinanza interlocutoria con la quale il Tribunale del riesame dispone il rinnovo della notifica, in assenza di riscontri sull'avviso di udienza camerale, disponendo il rinvio. Il provvedimento, che non può essere considerato abnorme, non determina, infatti, alcuna stasi o regressione del procedimento. La Corte di cassazione, con la sentenza 29860 depositata ieri, bolla come inammissibile il ricorso, in sede di legittimità, contro il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame, con ordinanza interlocutoria, dispone il rinvio dell'udienza ad un'altra camerale fissa, considerando opportuno disporre la rinnovazione della notifica all'indagato, per la mancanza di una prova negli atti, dell'avviso per l'udienza camerale. I giudici della terza sezione penale, chiariscono, infatti, che seguendo questo percorso il tribunale non emette un provvedimento abnorme, né dal punto di vista strutturale né funzionale. La possibilità di rinnovare la notifica della citazione a giudizio è, infatti, un atto previsto dalle norme (articolo 143 delle disposizioni di attuazione del codice penale e articolo 310 del Codice di rito) applicabili anche al procedimento davanti al tribunale del riesame.

L'iniziativa non intralcia il percorso del giusto processo perché non comporta una stasi e neppure una regressione del procedimento al di fuori dei casi espressamente previsti. L'atto, in linea con i diritti della difesa, non definisce il giudizio incidentale cautelare, ma ne consente la prosecuzione. In virtù della sua natura interlocutoria non pregiudica, infatti, in alcun modo i diritti delle parti

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 3 luglio 2018 n.29860

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©