Civile

Niente rimessione in termini se nel deposito telematico si sbaglia il numero di ruolo

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di Giuseppe Buffone

Non è possibile la rimessione in termini se durante il deposito telematico si sbaglia il numero di ruolo. Lo ha precisato il tribunale di Torino con un'ordinanza. Il giudice della VII sezione civile ha precisato che in materia di processo civile telematico, il deposito di un atto, con modalità telematica, con l'indicazione di un numero di ruolo errato deve configurarsi come errore «ERROR» e quindi come «anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito»; pertanto, essa indicazione di un numero di ruolo errato risponde a uno dei casi in cui tale accettazione non è possibile, non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire l'atto. Ne consegue che, in tale ipotesi, la cancelleria non è tenuta a forzare l'accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l'esito negativo. Là dove per l'effetto della indicazione di un numero di ruolo errato, il difensore incorra in decadenza rispetto al termine perentorio fissato, non è ammissibile la rimessione in termini ex articolo 153 del codice di procedura civile.

Ordinanza del Tribunale di Torino

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