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Niente rischi per l’amministratore decaduto

L’amministratore decaduto che impugni una sentenza del condominio non è passibile di condanna personale alle spese del processo, anche se ha agito senza mandato. Emerge dall’ordinanza 12220 del 14 aprile 2022 della Cassazione

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di Rosario Dolce

L’amministratore decaduto che impugni una sentenza del condominio non è passibile di condanna personale alle spese del processo, anche se ha agito senza mandato. Emerge dall’ordinanza 12220 del 14 aprile 2022 della Cassazione.

Il caso riguardava un giudizio di risarcimento del danno da infiltrazioni intentato da un condòmino contro il condominio, il quale, conclusosi con una bocciatura da parte del Giudice di Pace, veniva riproposto in appello. Emergeva però che all’epoca della notifica dell’atto di appello l’amministratore era stato revocato da qualche giorno dall’assemblea condominiale e successivamente aveva curato il passaggio delle consegne con il nuovo amministratore. Il condòmino antagonista eccepiva pertanto il difetto di rappresentanza dell’amministratore, nel poter rilasciare procura per questa nuova fase giudiziaria.

Accoglie la tesi il Tribunale calabrese, che condanna l’amministratore personalmente al pagamento delle spese del grado di giudizio. Non concorda però la Cassazione a cui l’amministratore si era poi rivolto.

Richiamando l’articolo 94 del Codice di procedura civile,la Suprema corte chiarisce che la condanna personale dell’amministratore avrebbe richiesto la sussistenza di “gravi motivi” che devono identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e di probità di cui all’articolo 88 del Codice di procedura civile o nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’articolo 96 del Codice procedura civile. Non ricorrendo tali violazioni, l’amministratore non andava personalmente condannato.

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