No all’assegnazione nominativa che esclude i negozi dai posti auto
Né il regolamento di condominio, né una delibera possono assegnare i parcheggi nel cortile dello stabile nominativamente e per un tempo indefinito, escludendo i proprietari dei locali commerciali. Lo ribadisce la sentenza della Cassazione 9069/2022. A rivolgersi alla Suprema corte era stato uno dei condòmini esclusi dall’assegnazione dei parcheggi in virtù di un passaggio regolamentare richiamato in due delibere di cui chiedeva l’annullamento.
Nel giudizio di merito, infatti, si deduceva che il regolamento condominiale, nello stabilire che le auto, secondo le modalità individuate dall’assemblea «una per appartamento», potessero essere parcheggiate nel cortile, avrebbe inteso escludere i proprietari dei locali commerciali. Lettura erronea secondo la Suprema corte: la previsione regolamentare, scrivono i giudici, «non avrebbe inteso assegnare ai condòmini proprietari degli appartamenti l’uso esclusivo dell’aerea di sosta, ma si limitava a disciplinare la destinazione a parcheggio di parte del cortile condominiale».
La Corte si sofferma poi sul regolamento di condominio, «approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dell’articolo 1136 del Codice civile, comma 2 e che contiene le norme sull’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese». Un regolamento, quindi, di natura non contrattuale ma normativa, costituito da un’unica dichiarazione di volontà risultante dalla combinazione dei voti di più soggetti unificati in base al principio di maggioranza. Occorre, quindi, l’espressione di una volontà contrattuale, o il consenso di tutti i condòmini per approvare clausole che limitino o ridistribuiscano i diritti reali agli stessi attribuiti dai titoli di acquisto o da successive convenzioni, e questo non era avvenuto nel caso in esame. Inoltre attribuire solo ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene comune - conclude la Cassazione - «crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area».